Cos’è e come funziona il nuovo bonus affitto previsto nel decreto rilancio (ex decreto di maggio). L’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 ha penalizzato moti negozianti ed esercenti attività commerciali obbligati da mesi ad abbassare le saracinesche a causa delle misure restrittive imposte dal Governo. Nonostante l’interruzione dell’attività lavorativa e il venire meno dei guadagni tali esercenti sono stati costretti comunque a versare i canoni per l’affitto dei locali.
Con il Decreto Rilancio approvato in CdM del 13 maggio e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha pertanto messo a punto misure significative a sostegno delle imprese e dell’economia. Tra queste il nuovo bonus affitti, con il quale si intende superare le criticità emerse con la misura sugli affitti in precedenza introdotta con il Decreto Cura Italia.
Il nuovo bonus affitti si applica agli immobili ad uso non abitativo in senso più generico. Non solo quindi agli immobili rientranti nella categoria catastale C1 (come da Dl Cura Italia), in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Risulta più estesa la platea dei beneficiari (non solo infatti i titolari di botteghe e negozi). Via libera inoltre alle strutture alberghiere a prescindere dalla variazione fatturato registrato e credito di imposta pari al 30% in caso di affitto di azienda e servizi a prestazioni complesse. In ultimo, si allargano le possibilità di utilizzo del credito di imposta, non essendo prevista la sola compensazione con F24.
Vediamo più nel dettaglio il contenuto della misura e a chi spetta il credito d’imposta.
Bonus affitto Decreto Rilancio: cos’è e a chi è rivolto
Il bonus affitti introdotto nel Decreto Rilancio consiste in un’agevolazione fiscale per gli affitti, prevista per sostenere le imprese e il sistema economico danneggiati dall’emergenza sanitaria da coronavirus. Si mira ad arginare gli effetti negativi dovuti alle misure di contenimento della diffusione del contagio tra cui il famigerato lockdown.
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La misura è rivolta agli esercenti un’attività di impresa, un’arte o una professione che abbiano stipulato un contratto di locazione. Inclusi anche i canoni di leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo.
A tali esercenti la norma aggiunge le strutture alberghiere, gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Ai titolari di attività di impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’importo mensile che viene corrisposto come canone d’affitto. Quest’ultimo deve avere ad oggetto un immobile destinato allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o impiegata per l’esercizio abituale di un’attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, il credito d’imposta scende al 30%.
Alle strutture alberghiere spetta un credito di imposta del 30% o del 60%, indipendentemente dal fatturato registrato.
Requisiti per ottenere il bonus affitto
Gli aventi diritto al bonus devono attestare ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Le strutture alberghiere costituiscono un’eccezione, in quanto potranno fruire del bonus indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente.
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Vi sono poi altri requisiti da soddisfare per beneficiare dell’agevolazione fiscale in questione.
Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno; purché i locatari interessati abbiano subito una diminuzione del volume d’affari nel mese di aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Bonus affitto: come si usa
Per quanto concerne le modalità di utilizzo del bonus affitti, il Decreto Rilancio precisa che il credito di imposta maturato può essere utilizzato in compensazione solo dopo aver effettivamente pagato i canoni di locazione.
Si specifica inoltre che l’agevolazione fiscale non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte e del valore della produzione ai fini IRAP.
Novità bonus affitti Dl Rilancio: cessione del credito d’imposta
La novità contenuta nel Decreto Rilancio in ordine alle modalità di utilizzo del bonus affitti riguarda la possibilità di cessione del credito di imposta.
Anziché utilizzare il credito di imposta in compensazione sarà possibile optare per la cessione del credito al locatore; quindi si potrà cedere il credito d’imposta in cambio di uno sconto sul canone da pagare. La riduzione dello stesso dovrà essere pari all’ammontare del credito ceduto.
Il locatore potrà utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto. Egli potrà altresì utilizzare il credito d’imposta in compensazione; in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a partire dal mese successivo alla cessione.
È, altresì, prevista la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Si dovrà attender un apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per poter avere certezza di quelle che saranno le modalità attuative della misura governativa.
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