L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare 11/E del 6 maggio contenente numerosi chiarimenti, sotto forma di FAQ, sulle principali misure economiche contenute nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità varati in considerazione dell’emergenza covid-19. Si va dal bonus affitti al premio di 100 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti, dalla detrazione fiscale per le mascherine alle donazioni alla protezione civile, fino alla sospensione degli adempimenti tributari e tanto altro.
Ad esempio sul bonus affitti si chiarisce che spetta anche per le spese condominiali che dunque possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta del 60%; ai fini della spettanza del premio di 100 € in favore dei lavoratori dipendenti anche impatriati, la verifica del monte reddituale di 40.000 deve avvenire sulla base del reddito effettivamente percepito; infine la detrazione IRPEF per l’acquisto di mascherine è riconosciuta per le con marchiatura C.E.
Bonus affitti spetta anche per le spese condominiali e le pertinenze
Il decreto Cura Italia ha introdotto in favore di esercenti attività d’impresa un credito d’imposta al 60% del canone di locazione pagato e relativo al mese di marzo 2020. Il canone di locazione deve riferirsi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ossia negozi e botteghe. Specifici chiarimenti erano stati forniti in precedenza con la circolare 8/2020.
Con la circolare n° 11/e del 6 maggio viene chiarito che:
- anche le spese condominiali, se pattuite nel contratto come voce unitaria con il canone di locazione, possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta;
- in caso di contratto di locazione con un unico canone che comprende anche l’utilizzo della pertinenza (categoria catastale c/3), il credito d’imposta spetta sul totale.
L’agevolazione è già utilizzabile in F24 solo in compensazione con il codice tributo 6914.
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Bonus 100 euro lavoratori dipendenti: si considera il reddito Irpef effettivo
Il decereto Cura Italia, per il mese di marzo, ha previsto uno specifico premio per i lavoratori dipendenti con un reddito 2019 non superiore a 40.000 €.
Soggetti beneficiari | Lavoratori dipendenti |
Condizioni d’accesso | Redditi da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000 €; durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. |
Tassazione del premio | No |
Calcolo | Il premio va rapportato ai giorni di lavoro svolti nella predetta sede. |
Come da circolare 11/e 2020, per i lavoratori impatriati, frontalieri o residenti a Campione d’Italia, la verifica del monte reddituale conseguito deve avvenire al lordo di eventuali abbattimenti/agevolazioni riconosciuti dal legislatore.
Ad esempio, per i lavoratori impatriati, per i quali i redditi percepiti non concorrono per intero alla tassazione ordinaria Irpef, andrà considerato il reddito effettivamente percepito ossia senza applicare i citati abbattimenti.
Non rilevano i redditi soggetti a tassazione ordinaria o sostitutiva.
E’ esclusa infine l’applicazione del premio per i lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività all’estero in dipendenza di sostituto d’imposta italiano.
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Detraibilità delle spese per mascherine
Possono essere detratte dal reddito al 19% le spese sostenute per l’acquisto di mascherine. Tali spese possono essere annoverate tra quelle sanitarie ossia finalizzate all’acquisto di dispositivi medici.
La detrazione spetta laddove:
- il documento commerciale (ha preso il posto dello scontrino) riporta il codice “AD”, in tale caso non è necessario che sia riportata sulle mascherine anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee;
- se non è indicato il codice “AD”, per i dispositivi medici compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute allegato alla circolare 20/e 2011, è necessario conservare la documentazione che attesta la marcatura CE;
- se la mascherine non è compresa nel citato elenco, oltre alla marcatura CE, deve essere indicata anche la conformità alla normativa europea ( direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e ss.mm.ii).
In sintesi, qualora le mascherine acquistata, non per forza in farmacia, siano classificati dal Ministero della Salute quale dispositivi medici la detrazione è ammessa. Stessa conclusione laddove la mascherine è marchiata C.E.
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Detraibilità delle donazioni alla protezione civile
L’Agenzia ha fornito chiarimenti anche in merito alla detrazione per le donazioni effettuate in favore della protezione civile nel periodo di emergenza da covid-19. Detrazione del 30% su una donazione massima di 30.000 €. Per imprese le donazioni sono invece deducibili dal reddito.
Le donazioni devono essere effettuate tramite strumenti tracciabili quali versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Di conseguenza, la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Per le donazioni effettuate tramite Crowfunding, i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.
Sospensione degli adempimenti tributari
Il decreto Cura Italia ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Adempimenti da effettuare entro il 30 di giugno.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano nella proroga al 30 giugno: i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ esterometro” del primo trimestre 2020. La proroga riguarda anche il modello EAS e la denuncia annuale da parte delle assicurazioni, denuncia riguardante l’ammontare dei premi ed accessori incassati. Adempimento finalizzato al calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.
Rimane ferma la possibilità per il contribuente di non beneficiare della citata proroga e porre in atto gli adempimenti sopra individuati.
Accertamento con adesione: le sospensioni dei termini si cumulano
In riferimento agli accertamenti con adesione, si cumulano le sospensioni previste dal decreto Cura Italia e successivamente rafforzate dal D.l Liquidità .
Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica:
- la sospensione per covid-19, per la presentazione del ricorso in CTP dal 9 marzo all’11 maggio,a cui si aggiunge,
- l’ulteriore sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione ordinaria e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine per proporre ricorso ricade tra il 1° e il 31 agosto.
L’Agenzia delle entrate, fa un esempio di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020; in tale caso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.
Circolare 11/E Agenzia delle Entrate
Alleghiamo infine il testo completo della Circolare 11/E del 6 maggio dell’Agenzia delle Entrate.
Circolare Agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020 (368,3 KiB, 349 hits)