Novità per il Bonus affitti nel decreto ristori-bis: per le imprese che svolgono nelle zone rosse una delle attività ammesse al contributo a fondo perduto, il bonus affitti spetterà anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per gli stessi mesi, il bonus è riconosciuto anche all’agenzie di viaggio e ai tour operator.
Sono queste le novità previste dal decreto ristori-bis in materia di credito d’imposta locazioni.
Ecco in chiaro e nello specifico le novità e i soggetti interessati.
Bonus affitti decreto ristori-bis: novità
Il decreto ristori-bis interviene sul credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda. In considerazione del perpetrarsi dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19.
Infatti, per le imprese che operano nei settori riportati nell’allegato 2 del D.L. 149/2020, decreto Ristori-bis nonchè per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) il bonus affitti, art.28 del D.L. 34/2020 e successivo decreto Ristori (non confondiamolo con il Ristori-bis), spetta anche per gli ultimi mesi dell’anno.
Il riferimento è ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Tale novità è contenuta all’art. 4 del decreto Ristori-bis.
Affinché spetti il credito d’imposta, le imprese sopra individuate devono operare:
nella aree del territorio nazionale, caratterizzate, da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
In sintesi, il riferimento è alle c.d zone rosse.
Il credito d’imposta è sempre pari al 60% del canone di locazione pagato ( ci deve essere l’esborso) nei suddetti mesi. E’ possibile cedere il credito d’imposta in favore del proprietario dell’immobile.
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (139,2 KiB, 1.548 hits)
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 - Allegati 1 e 2 (93,6 KiB, 1.507 hits)
Credito d’imposta locazioni: il precedente intervento del decreto ristori
Anche il primo decreto Ristori, D.L. 137/2020, era intervenuto ampliando la platea e la portata del bonus affitti. Ciò, in funzione delle previsioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020.
Infatti, il decreto ristoro, all’art.8 ha esteso l’agevolazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Ma, anche in questo caso, non parliamo di un’estensione generalizzata.
Difatti, l’estensione opera:
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente e
- per le sole imprese dei settori la cui attività, è stata sospesa con il DPCM del 24 ottobre 2020.
Nello specifico, all’allegato 1 del decreto , sono individuati i settori economici interessati dalle novità
Le imprese che svolgono le attività elencate nello stesso allegato, beneficiano dell’estensione del credito fino al 31 dicembre 2020 se presentano:
- un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020,
- rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Ancora non si parlava e non era stata dunque attuata la differenziazione per zone gialle, arancioni o rosse.
Bonus affitto, la normativa originaria e le prime modifiche
A prevedere il bonus affitti per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda è stato l’art 28 del D.L. 34/2020, c.d. decreto Crescita. Da non confondere con il bonus negozi e botteghe dell’art.65 del D.L. 18/2020, Cura Italia.
Il credito d’imposta per i mesi di marzo, aprile, maggio, ammonta:
- al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
Gli immobili devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Non rileva la categoria catastale ma la sua effettiva destinazione di utilizzo.
Requisiti richiesti
Ai fini dell’ottenimento del bonus, i soggetti beneficiari:
- nel periodo d’imposta 2019 devono presentare ricavi non superiori a 5 milioni di euro e
- una diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Il raffronto del fatturato va fatto mese per mese ossia si confronta marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 com aprile 2019 e così via.
Ad ogni modo, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta spetta, rispettivamente:
- nelle misure del 20% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- del 10%
Indicazioni rinvenibili al comma 3-bis dell’art.28 del D.L. 34/2020.
Particolari indicazioni sono previste per le strutture alberghiere, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Per loro, il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Specifici chiarimenti sul bonus affitti, in prima battuta, sono stati dati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 14/e 2020.
Il D.L. Agosto
Il D.L. 104/2020, D.L. Agosto è intervenuto sul bonus affitti apportando alcune modifiche.
Grazie al D.L. Agosto sono ammessi al bonus:
In particolare, il bonus viene riconosciuto:
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente,
- anche e strutture termali.
Oltre che come già previsto a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.
Inoltre, l’agevolazione spetta per tutti i beneficiari, oltre che per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche per quello di giugno.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ancora, per le imprese turistico ricettive (non stagionali), il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.
Sempre per tali imprese, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% anziché del 30%.