Il bonus affitti 2020 previsto dal decreto Rilancio è già utilizzabile per il pagamento delle imposte a debito; l’agenzia delle entrate ha infatti recentemente reso noto il codice tributo 6920 da indicare in F24. Ricordiamo comunque che il credito d’imposta spetta solo se l’affitto è stato effettivamente pagato.
Specifici chiarimenti sono stati forniti dal Fisco con la circolare n° 14/e del 6 giugno 2020. Ecco in chiaro chi può sfruttare il credito d’imposta per locazioni e a quali condizioni.
Bonus affitti 2020: cos’è e a chi spetta?
In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria in essere, alle imprese e ai professionisti, viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione, di immobili ad uso non abitativo, pagato nei mesi di marzo aprile e maggio 2020. Rileva non la categoria catastale ma l’effettiva destinazione dell’immobile.
il credito d’imposta ammonta:
- al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
Gli immobili devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
A chi spetta il bonus affitti
Il bonus affitti spetta a:
- Imprenditori individuali, SNC, SAS;
- Soggetti iRES;
- Enti non commerciali;
- Professionisti;
- Studi associati.
Possono richiedere il credito d’imposta anche le strutture alberghiere e agrituristiche (anche con attività stagionale) nonché le imprese agricole. Stesso trattamento per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore in riferimento al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimentodell’attività istituzionale.
Nessuna esclusione è prevista per i contribuenti forfettari.
Non possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Attività che danno luogo a redditi diversi, art.67 del TUIR.
Quali sono le condizioni da rispettare
Affinché imprese e professionisti possano beneficiare del bonus affitti è necessario che nel periodo d’imposta 2019 hanno registrato ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Inoltre devono avere rilevato una diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Il raffronto del fatturato va fatto mese per mese ossia si confronta marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 com aprile 2019 e così via.
Dunque può accadere che sarà possibile richiedere il bonus per marzo ma non per aprile o viceversa.
Per le attività alberghiera o agrituristica il credito d’imposta può essere fruito a prescindere dai ricavi o compensi registrati nell’anno d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è già utilizzabile in F24 per il pagamento di imposte e contributi a debito. Nel modello di pagamento sarà necessario indicare il codice tributo 6920.
L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato all’effettivo pagamento del canone di locazione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul bonus affitti
Con la circolare n° 14/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus in commento.
- Immobili ad uso promiscuo: in tale caso, il credito d’imposta del 60% spetta sulla metà del canone di locazione pagato. Se il professionista dispone, nel medesimo comune, di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione spetta, sul canone totale pagato, per l’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.
- Enti non commerciali: Laddove siano svolte sia attività istituzionale che commerciale, nello stesso immobile, sarà necessario verificare il limite dei ricavi di 5 milioni di € nonché il calo di fatturato del 50%. Verifiche da effettuare solo per la parte di canone corrisposto per l’attività commerciale.Se svolgono solo attività istituzionali non vanno verificati eventuali cali del fatturato ma solo il limite dei flussi reddituali pari a 5 milioni.
- Canoni di marzo aprile e maggio non ancora pagati: Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
- Canoni di locazione anticipati: E’ necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Il trattamento delle spese condominiali
In merito alle spese condominiali, laddove le stesse rappresentano una voce a se stante nel canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Il chiarimento era già stato fornito in merito al bonus affitti introdotto dal decreto Cura Italia per il solo mese di marzo 2020.
Quest’ultimo bonus non è cumulabile con quello qui in commento per le spese sostenute nello stesso mese.
Bonus affitti in dichiarazione dei redditi
Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato in compensazione in F24 oppure direttamente in dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020 a scomputo delle imposte da essa risultante. Non rileva ai fini reddituali e Irap.
Il credito spettante dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi specificando altresì la quote già utilizzata in F24. Eventuali residui sono riportabili nei periodi d’imposta successivi e non potranno essere richiesto a rimborso.
La cessione del bonus affitti
E’ possibile cedere al locatore il credito d’imposta spettante; deve comunque essere effettuato il pagamento del canone residuo per richiedere l’agevolazione. Se ad esempio, per un canone di 1.000 € spetta un credito d’imposta ceduto di 600 € (100o*60%), sarà necessario versare al locatore i residui 400 €. La Cessione è esercitabile fino al 31 dicembre 2021 e può avvenire anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere oggetto di ulteriore cessione.
Qualora il valore di cessione del credito sia inferiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, quest’ultimo rileverà una sopravvenienza attiva tassabile secondo le modalità ordinarie.