Il Decreto Cura Italia ha previsto un’agevolazione (il cosiddetto bonus affitti per negozi e botteghe) in favore dei lavoratori autonomi (negozianti, commercianti, artigiani ecc.) costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte a limitare il contagio da Covid-19. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare. Non potrà beneficiare della misura chi non sia stato costretto ad interrompere l’attività commerciale.
Il credito d’imposta 60% su affitti è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale categoria C1 e non può essere esteso, a favore di chi ha perso il lavoro, per gli affitti relativi agli immobili di abitazione. Il bonus locazioni commerciali ha validità per il mese di marzo. Dovremo attendere nuovi provvedimenti per capire cosa succederà nei prossimi mesi. si parla ad esempio di estendere il bonus anche agli affitti di professionisti e alla locazione dei capannoni.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una apposita circolare per l’istituzione del codice da usare per la compensazione del credito d’imposta direttamente in F24. Il 3 aprile inoltre, la stessa Agenzia ha emanato la circolare 8/E con la quale fornisce altre istruzioni circa l’applicazione del bonus locazioni. Infine con la circolare 11/E del 6 maggio l’Agenzia fornisce ulteriori indicazioni in merito alle spese condominiali e alle pertinenze.
Bonus affitti negozi e botteghe Dl Cura Italia: cos’è
Il bonus affitti consiste in un credito d’imposta pari al 60% dell’importo del canone d’affitto dovuto, nel mese di marzo, da negozianti e artigiani, costretti alla chiusura delle attività per l’emergenza Coronavirus. Non si tratta dunque di uno stop ai pagamenti del canone che saranno pur sempre dovuti al proprietario dell’immobile.
Il bonus locazioni non spetta pertanto per le attività ritenute essenziali e che, in questi giorni, stanno svolgendo regolarmente la propria attività (farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccai ecc.).
Ricordiamo che con Dpcm dell’11 marzo 2020 e successivi altri provvedimenti il Governo ha imposto la chiusura della maggior parte dei negozi e delle botteghe, al fine di contenere i casi di contagio da Coronavirus. Significative le ripercussioni economiche per tutti coloro che sono costretti ad abbassare le serrande e a rinunciare alla propria fonte di guadagno.
Come spiegato nel Decreto Cura Italia il bonus affitti è stato introdotto per limitare gli effetti negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento precedentemente varate. Unitamente alla proroga delle scadenze fiscali, il bonus di 600 euro per autonomi e partite IVA e la CIG in deroga, la misura sugli affitti mira ad andare incontro alle esigenze delle piccole e micro imprese che si trovano oggi in difficoltà economiche.
Chi ha diritto al bonus affitti
A chi spetta il credito di imposta del 60% riconosciuto dal Governo? Potranno usufruire dell’agevolazione gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1, ovvero negozi e botteghe, per tutto il mese di marzo 2020.
Il bonus locazioni non è concesso a tutti, in quanto sono esclusi gli esercenti attività di impresa che, sulla base delle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del dpcm dell’11 marzo scorso, sono rimaste aperte in quanto considerate essenziali.
Ricordiamo infatti che il credito di imposta sui canoni di affitto potrà essere richiesto unicamente dai locali commerciali interessati dalla chiusura forzata. Ad oggi restano esclusi dalle chiusure forzate i supermercati, punti vendita di generi alimentari, insieme a farmacie edicole e tabaccherie. Tali disposizioni, si specifica sono in divenire poiché nuove restrizioni potranno essere necessarie in seguito ad ulteriore diffusione del contagio.
L’agevolazione potrà essere utilizzata in Compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codice tributo bonus affitti
Con la risoluzione 13/E del 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la predisposizione del codice tributo da usare per compensare il credito d’imposta del 60% a titolo di bonus affitti.
Si tratta del codice tributo 6914; si usa nel modello F24 per compensare il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo di locali categoria C1.
Bonus locazioni solo dopo il pagamento dell’affitto
Come spiega l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 8 /E del 3 aprile il credito può essere usato solo dopo l’effettivo pagamento del canone. Pertanto non si potrà usare il bonus in compensazione se prima non si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo.
Come spiega l’Agenzia:
anche se la disposizione si riferisce, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
Bonus affitti e spese condominiali
Con la circolare 11/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce un importante aspetto del credito d’imposta per affitti. Il Fisco risponde ad una FAQ con cui si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo del bonus affitti si deve tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone).
L’Agenzia chiarisce che se le spese condominiali sono state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e il tutto risulta dal contratto, anche le spese condominiali concorrerono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Bonus affitto sul totale (locazione negozio e pertinenza)
Sempre nella circolare 11/E il Fisco chiarisce che nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, si può beneficiare, per
entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale; purché tale pertinenza sia utilizzata per lo
svolgimento dell’attività.
Sospensione degli sfratti a causa del Coronavirus
Sempre riguardo agli affitti nel Decreto Cura Italia troviamo anche la sospensione degli sfratti. Per venire incontro alle esigenze degli inquilini ha pensato ad una norma di salvaguardia e nessuna famiglia italiana subirà lo sfratto. E’ impensabile che taluni in questo momento di contagio possano rimanere senza abitazione.
La sospensione dei provvedimenti esecutivi di sfratto varrà fino al 30 giugno 2020. Ma quali sono gli effetti della misura introdotta? In base alla nuova disposizione chi non ha pagato il canone d’affitto potrà perseverare nell’inadempimento? Non è proprio così; l’intervento del Governo fa sì che, nonostante l’ordinanza del tribunale non sarà possibile ottenere l’esecuzione forzata.
Non si potrà imporre dunque lo sgombero dell’immobile per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Questo non comporterà la cancellazione della morosità e la procedura forzata si rinvia a luglio.