Proroga al 6 ottobre del termine di invio dell’istanza per la richiesta del Bonus affitto 2021 per la riduzione del canone ovvero del contributo a fondo perduto volto a ristorare i locatori di immobili abitativi che hanno ridotto l’importo dell’affitto. Il precedente termine era fissato al 6 settembre.
A decidere per la proroga è stata l’Agenzia delle entrate, tenuto conto anche che l’intervallo temporale previsto per la presentazione dell’istanza è coinciso con il periodo estivo. Entro lo stesso termine del 6 ottobre 2021, dovranno essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse. Resta invariato il termine del 31 dicembre 2021 per l’invio della rinuncia al contributo.
Ecco i dettagli.
Bonus per la riduzione degli affitti abitativi: come funziona
In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Governo, con il D.L. Ristori, ha introdotto un contributo a fondo perduto in favore dei locatori di immobili abitativi che decidono di rinegoziare l’importo dell’ affitto al ribasso. La misura mira ad aiutare le famiglie in difficoltà economica che potrebbero avere problemi a corrispondere l’affitto durante l’emergenza Covid-19.
Nello specifico, il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.
Il contributo spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva.
L’agevolazione è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro tale termine (come da modello RLI) e indicate nelle istanze di richiesta del contributo a fondo perduto, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.
Anche sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
Difatti l’importo sopra indicato potrebbe essere solo teorico.
Bonus affitto 2021 per la riduzione del canone: i contratti agevolati
I contratti di locazione per i quali si richiede il CFP devono:
- essere attivi in data 29 ottobre 2020,
- riguardare immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa (vedi delibera CIPE 87/2003) e adibiti ad abitazione principale del conduttore.
Per quanto riguarda l’individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa, occorre fare riferimento (Guida Agenzia delle entrate- Contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti):
- all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 551 del 30 dicembre 1988, (comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e
- agli altri comuni individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con apposite delibere (in primis, la delibera del 13 novembre 2003 n. 87, allegato A).
Ai fini dell’individuazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si fa riferimento ai contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante modello RLI e con compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori:
- L1 locazione di immobile ad uso abitativo;
- L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo;
- L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).
Sono altresì ricompresi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo registrati all’Agenzia con modalità vigenti in passato, diverse dal modello RLI (ossia modello 69 o registrazione telematica).
Non rileva il fatto se il locatore abbia optato per il regime ordinario di tassazione o per la cedolare secca.
Bonus affitto 2021 per la riduzione del canone: come fare domanda
Il contributo deve essere richiesto in modalità telematica, dai locatori, o dagli intermediari autorizzati ad accedere al cassetto fiscale.
A tal fine è disponibile l’apposito servizio sul sito dell’Agenzia. Servizio raggiungibile seguendo il percorso “Servizi per” – “Comunicare” – “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021 è stato approvato il modello per l’invio delle istanze, con le relative istruzioni.
Proroga del termine di presentazione al 6 ottobre
Il provvedimento da ultimo citato prevedeva che l’istanza per richiedere il contributo in esame andasse presentata entro il 6 settembre.
Da qui, con un ulteriore provvedimento ad hoc del 4 settembre, il termine è stato spostato al 6 ottobre.
A decidere per la proroga è stata l’Agenzia delle entrate. Tenuto conto anche che l’intervallo temporale previsto per la presentazione dell’istanza è coinciso con il periodo estivo.
Attenzione all’Iban da indicare nell’istanza. L’Iban deve far riferimento ad un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale.
Nell’istanza possono essere indicate sia le rinegoziazioni avvenute prima della presentazione della stessa sia quelle che il locatore intenderà attivare e comunicare entro il 31 dicembre 2021.
Naturalmente, ai fini dell’erogazione del contributo a fondo perduto, l’Agenzia delle entrate terrà conto solo delle rinegoziazioni comunicate entro il 31 dicembre 2021.
Entro lo stesso termine del 6 ottobre 2021 dovranno essere inviate eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse. Resta invariato il termine del 31 dicembre 2021 per l’invio della rinuncia al contributo.
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