L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 2 dell’11 gennaio, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. La Legge di bilancio 2021 è intervenuta sulle tempistiche di utilizzo compensazione del credi d’imposta introdotto dal decreto Rilancio in considerazione dell’emergenza covid-19. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione entro il 30 giugno 2021 anziché entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, entro il mese di giugno è possibile optare per la cessione del bonus in favore di terzi.
L’istanza con la quale si comunicano al Fisco le spese sostenute deve essere presentata entro il 31 maggio 2021. Il bonus in parola premia le spese per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, ecc.
Vediamo in che modo la Manovra 2021 impatta sull’utilizzo del bonus e in seguito vediamo qual è il codice tributo da usare per la compensazione in F24.
Bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: cos’è e come funziona
Il protrarsi dell’emergenza economico-sanitaria legata al covid-19 ha portato il Governo a introdurre nuovi bonus o a rafforzare quelli già presenti all’inizio della pandemia.Un intervento di forza si è avuto con il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, con il quale sono stati introdotti specifici bonus sia per le imprese che per i privati.
Si pensi ad esempio al superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati sugli edifici residenziali. Sempre con il decreto Rilancio, è stato previsto il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
In particolare all’art.125 è disposto che:
al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19,(..).
L’obiettivo del bonus è quello di limitare la diffusione del contagio anche all’interno degli ambienti ti di lavoro.
Quali sono le spese agevolabili
Ad ogni modo, il bonus premia le spese sostenute in osservanza delle prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento del covid-19.
Nello specifico sono agevolate le seguenti spese:
- per interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
Rientrano nel blocco di spese di cui al n° 1 gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.
Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°20/e 2020,
i suddetti interventi devono essere prescritti da norme o linee guida per le riaperture delle attività. Linee guida elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Oltre alle suddette spese, sono agevolati anche gli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Siano essi strumenti o tecnologie sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione ecc.
Chi sono i soggetti beneficiari
Rientrano tra i soggetti beneficiari gli esercenti una delle attività aperte al pubblico, riportate nell’allegato 2 del D.L. Rilancio. Ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:
- attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo);
- associazioni, fondazioni e altri enti privati1, compresi gli enti del Terzo settore.
Il bonus è richiesto presentando apposta istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2021.
L’intervento della Legge di bilancio modifica anche tali termini di presentazione. Infatti l’istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2021. Considerato che ora la compensazione o la cessione può avvenire entro il 30 giugno 2021 anziché entro il 31 dicembre 2021.
Quali sono le novità della Legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta
La Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, ha modificato i termini entro i quale il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere compensato in F24.
L’alternativa all’utilizzo in compensazione è rappresentata dalla possibilità di cedere il bonus a soggetti terzi, comprese le banche.
Nello specifico, con i commi 1098 e 1099, della legge di bilancio 2021,è disposto che:
- il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 nel 2021 ossia entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;
- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.
Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate
Considerate le novità della Legge di bilancio 2021 l’Agenzia delle entrate è dovuta intervenire con un apposito provvedimento per modificare quello precedente del 10 luglio.
Tale ultimo provvedimento fissava:
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta;
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, possono optare per la cessione.
Con lo stesso provvedimento è stato approvato il modello di comunicazione delle spese sostenute, da presentare all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2021. Inoltre è stato previsto che il credito poteva essere compensato in F24 o ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2021.
Da qui, con il provvedimento dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le condizioni di utilizzo del credito d’imposta. Sulla base delle novità di cui alla Legge di bilancio 2021.
Qual è il codice tributo da usare
L’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito il codice tributo per effettuare la compensazione in F24:
- 6918 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
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