La possibilità di beneficiare del super bonus al 110% per i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico è subordinata al possesso di specifiche asseverazioni tecniche e del visto di conformità. Difatti, il commercialista, il consulente del lavoro e gli altri intermediari abilitati, con il visto di conformità attestano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni tecniche rilasciate dagli altri professionisti incaricati quali, geometri, ingegneri ecc.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 15.000. Per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
A tal proposito, la Fondazione studi Consulenti del lavoro, CDL, è intervenuta analizzando gli eventuali risvolti penali per i professionisti che rilasciano il visto, compresi i consulenti del lavoro. Soggetti non obbligati ad eseguire alcun accertamento in ordine alla veridicità e alla congruità dei dati contenuti nelle citate asseverazioni e attestazioni.
Da qui, secondo la Fondazione, il professionista che rilascia il visto non potrà essere chiamato a rispondere dei reati che saranno contestati al contribuente in concorso, a seconda della natura degli interventi, col “tecnico abilitato” o col “professionista incaricato della progettazione strutturale”.
Superbonus al 110%
L’introduzione delle detrazioni al 110% è avvenuta con l’art. 119 del D.L. 34/2020, c.d decreto crescita.
In particolare, il super bonus spetta per i seguenti lavori effettuati su immobili residenziali:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici:
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Gli interventi appena elencati sono definiti interventi trainanti.
Il super bonus al 110% anche le spese per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. tali interventi sono definiti “trainati”.
Il riferimento è:
- agli interventi di efficentamento energetico;
- all’installazione di impianti solari fotovoltaici;
- all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
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Bonus 110%: le regole per visto di conformità e asseverazione
Il contribuente, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, può:
- optare per uno sconto in fattura applicata direttamente dal fornitore dei lavori (sconto anche parziale);
- per un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
Il fornitore recupero lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare per pagare tasse e contributi.
In entrambi i casi, è possibile cedere il credito ad altri soggetti comprese le banche.
A tal proposito, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente deve essere in possesso;
- del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- delll’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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Superbonus al 110% e visto di conformità
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Soggetti che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Non è richiesto loro di verificare la veridicità di quanto riportato dai tecnici nelle asseverazioni e nelle attestazioni.
Anche perché non ne avrebbero le competenze.
L’asseverazione
L’asseverazione serve a dimostrare che l’intervento realizzato:
- è conforme ai requisiti tecnici richiesti e
- la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Difatti, è lo stesso Ente che effettua controlli sugli interventi di risparmio energetico ordinario.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi antisismici ’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento:
- ai prezzari,
- individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020.
Il professionista che rilascia il visto è tenuto a verificare anche la veridicità delle asseverazioni?
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio fiscale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
A tal proposito a colui che rilascia il visto di conformità la norma del 110% richiede solo di verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Possono esserci risvolti penali per coloro che rilasciano il visto di conformità?
A tale domanda ha risposto la fondazione studi Consulenti del lavoro (CDL) con l’approfondimento del 27 agosto 2020. Approfondimento focalizzato sul ruolo dei consulenti del lavoro ai fini dell’apposizione del visto; tuttavia le stesse indicazioni possono valere per commerciasti, CAF ecc.
Eventuali risvolti penali per l’apposizione del visto di conformità
Secondo la Fondazione Studi CDL, i Consulenti del Lavoro non devono rilasciare le “asseverazioni” e le “attestazioni” che il contribuente è tenuto ad allegare alle richieste di detrazione o di opzione per la cessione o per lo sconto delle spese.
Difatti, l’attività che il Consulente del Lavoro è tenuto ad effettuare prima di rilasciare il “visto di conformità” – consiste esclusivamente:
- in una mera verifica della “presenza delle asseverazioni e delle attestazioni”,
- non dovendo egli eseguire alcun accertamento in ordine alla veridicità e alla congruità dei dati contenuti in tali atti.
Il Consulente del Lavoro non potrà essere chiamato a rispondere dei reati che saranno contestati al contribuente in concorso, a seconda della natura degli interventi, col “tecnico abilitato” o col “professionista incaricato della progettazione strutturale”. Salvo che sia fin dall’origine consapevole della falsità dei dati esposti nelle “asseverazioni” e nelle “attestazioni” o abbia dato un qualsivoglia contributo causale all’illecita detrazione mediante l’esercizio del diritto di opzione ex articolo 121.
Secondo la Fondazione l’attività richiesta al consulente è di natura ordinaria, paragonabile all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni. C.d visto leggero.
Quando si configura un reato penale
Nel caso in cui il Consulente del Lavoro rilasci il “visto di conformità” senza che ne ricorrano i presupposti (ad esempio, in assenza delle “attestazioni” e delle “asseverazioni”) o dichiarando conformi dati che non lo sono e, comunque:
- con la coscienza e la volontà di agevolare o favorire il contribuente nella realizzazione del programma criminoso da lui ideato, risponderà
- delle sanzioni previste dall’articolo 39 del decreto legislativo 241/1997 e,
a titolo di concorso, di quelle stabilite per reati addebitabili al contribuente (tra cui quelli ex articolo 3 del decreto legislativo 74/2000 o di truffa aggravata ovvero di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’articolo 316-ter del codice penale).
Le conclusioni della Fondazione studi dei Cdl
Secondo la Fondazione CDL, il Consulente del Lavoro, essendo chiamato a rilasciare soltanto un visto di conformità non può in alcun modo essere destinatario delle “sanzioni di natura penale” e della “sanzione amministrativa” che il comma 14 dell’art.119 commina soltanto ai “tecnici abilitati” e ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale”, nel caso in cui questi abbiano rilasciato attestazioni e asseverazioni infedeli.
In sintesi, a colui che rilascia il visto di conformità “infedele” si applicano le disposizioni di cui all’art 39 del d.Lgs 241/1997, fatti salvi eventuali risvolti penali in concorso con il contribuente.
Al contrario, non trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 14 sopra citato.