Il super bonus al 110% spetta anche per i lavori effettuati sulle villette a schiera; questo è stato chiarito fin dall’inizio dai diversi addetti ai lavori. Tuttavia ancora diverse sono le questioni da chiarire, quale ad esempio il calcolo delle spese massime agevolabili in caso di contestuale effettuazione di interventi di diversa natura.
L’Agenzia delle entrate con la risposta n° 328 del 9 settembre 2020 ha chiarito alcuni aspetti operativi tra i quali i requisiti che l’immobile deve possedere per essere considerato quale edificio unifamiliare, quale può essere definito la villetta a schiera.
A tal proposito, l’Agenzia precisa che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente. l’edifico deve disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Ecco in chiaro quanto il super bonus spetta anche per gli interventi effettuati sulle villette a schiera.
Il super bonus al 110%
L’art.119 del d.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha introdotto una detrazione fiscale del 110% per specifici interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.
In particolare, è possibile scaricare al 110% le spese sostenute per gli:
- interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Gli interventi sopra individuati sono definiti interventi trainanti.
Il super bonus al 110% anche le spese per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. tali interventi sono definiti “trainati”.
Il riferimento è:
- agli interventi di efficentamento energetico;
- all’installazione di impianti solari fotovoltaici;
- all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Sconto in fattura o cessione del credito
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (5 quote annuali di pari importo), i contribuenti possono optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
- anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta. Con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione; la cessione può essere effettuata in favore di ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Super bonus al 110%: per quali edifici spetta?
Ai fini della spettanza dell’agevolazione, gli interventi devono essere effettuati(circolare, Agenzia delle entrate, 24/e 2020)su :
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1(Abitazioni di tipo signorile, A8(Abitazioni in ville – Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario) e A9 (A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Cosa si intende per edificio unifamiliare: i requisiti
Una definizione di edificio familiare è stat fornita dall’Agenzia delle entrate con la riposta n° 328 del 9 settembre 2020.
“Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva:
- funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e
- destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.
Ancora, un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.
La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Va dunque rilevata:
- la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale»
- e dell’«accesso autonomo dall’esterno».
A tal fine, non rileva che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Il super bonus 110% per le villette a schiera
Nella risposta sopra citata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- in presenza dei predetti requisiti e
- nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa,
il super bonus al 110% spetta anche per i lavori effettuati sulle villette a schiera.
Naturalmente, è necessaria l’effettuazione di ogni adempimento richiesto per il super bonus.
Si pensi all’obbligo di bonifico palante per il pagamento delle spese detraibili o al possesso dell’attestato di prestazione energetica per l’eco bonus 110%.
Difatti, per le villette a schiera il super bonus 110% spetta sia per gli interventi trainanti e trainati.
Un esempio pratico
Ipotizziamo che un contribuente intende effettua per la sua villetta a schiera sia interventi di ristrutturazione sia interventi di risparmio energetico. In particolare vorrebbe:
- sostituire la caldaia, gli infissi e fare il cappotto termico (risparmio energetico),
- sostituire pavimenti e rifare i bagni (ristrutturazione).
In tale caso, nel rispetto della normativa prevista, potrà beneficare:
- del super bonus 110% per i lavori di cui al n°1 (caldaia e infissi sosterranno i propri limiti di spesa ordinari, art.14 D.l. 63/2013),
- della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione di cui a n°2.
In presenza di detrazioni differenti è necessario contabilizzare separatamente le spese riferite ai due diversi interventi.
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