E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto 31 marzo 2023 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato le regole attuative delle disposizioni previste nel DL 5/2023, c.d. decreto carburanti in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.
Trasparenza e controllo che passano da due novellati obblighi in capo ai distributori di benzina: obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati e obbligo di corretta esposizione tramite cartellonista dei prezzi medi praticati a livello regionale/nazionale ed elaborati dallo stesso Ministero sulla base delle comunicazioni ricevute.
Il decreto 31 marzo fissa le modalità di assolvimento degli obblighi citati e le eventuali sanzioni per inadempimento.
Benzinai, nuovi obblighi di comunicazione dei prezzi
L’obbligo di comunicazione al Ministero del Made in Italy dei prezzi praticati alla pompa, sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service, sia in autostrada che fuori dalla rete autostradale; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito. Nei fatti si tratta di un adempimento generalizzato.
Il decreto in esame individua anche la decorrenza dell’obbligo in parola. L’obbligo decorre dal 24 luglio 2023. Su base volontaria, l’esercente può decidere di comunicare anche il prezzo dei c.d. carburanti speciali. Per carburanti speciali si intendono quelli diversi da benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC).
Detto ciò, l’esercente è tenuto ad effettuate la comunicazione con modalità telematiche mediante applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it.
Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti. Si tratta di un servizio telematico dedicato alla raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione dell’art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Obbligo di esposizione dei prezzi medi sui cartelloni
Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, sono tenuti ad esporre con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, elaborati dal Ministero sulla base delle comunicazione allo stesso pervenute dai singoli esercenti.
Sul cartellone sono esposti i prezzi medi dei carburanti disponibili alla pompa presso il distributore, con aggiornamento giornaliero. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30.
Qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro:
- le due ore successive all’apertura;
- in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30.
Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità.
I prezzi medi sono esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.
Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.
Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni.
La sanzione da 200 a 2.000 euro si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio sui cartelloni.