Nel nostro spazio La Posta di Lavoro e Diritti dedicato alle domande dei lettori, oggi affrontiamo un tema molto delicato e comune: l’assegno unico per i figli in caso di separazione o divorzio. Quando i genitori vivono separati, spesso sorgono dubbi pratici sulla gestione e sulla ripartizione del beneficio economico. Vediamo cosa ci ha scritto una nostra lettrice.
Buongiorno, sono separata da qualche mese e io e il mio ex marito abbiamo due bambini minorenni. Finora l’assegno unico per i figli è sempre stato accreditato sul mio conto corrente, ma ora il mio ex coniuge chiede che venga diviso al 50% tra noi. Vorrei sapere: è possibile ripartire l’assegno unico equamente tra genitori separati o divorziati? Grazie mille per il vostro aiuto.
Grazie a te per averci scritto! Invitiamo tutti i lettori che hanno dubbi su lavoro, previdenza, welfare o diritti a scriverci: potremmo rispondere proprio alla tua domanda nel prossimo articolo! Oggi rispondiamo alla domanda: a chi spetta l’assegno unico in caso di genitori separati? Ecco cosa sapere.
Assegno unico genitori separati: come funziona la ripartizione?
L’assegno unico universale per figli, introdotto nel 2022, è destinato ai genitori che hanno figli a carico fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) o senza limiti di età per i figli disabili. Questo beneficio viene erogato mensilmente dall’INPS e può essere corrisposto a un solo genitore oppure suddiviso tra entrambi, a seconda della situazione familiare.
Nel caso specifico di genitori separati o divorziati, è prevista la possibilità di richiedere la divisione equa (al 50%) dell’importo mensile. Tuttavia, questa opzione deve essere esplicitamente indicata al momento della domanda o successivamente con una modifica della richiesta già presentata.
Leggi anche: Assegno unico figli per genitori divorziati o separati: precisazioni INPS
Assegno unico genitori separati affido condiviso: come si può richiedere la ripartizione al 50%?
Per richiedere la suddivisione al 50%, entrambi i genitori devono essere concordi e formalizzare tale richiesta nella domanda presentata all’INPS. In caso di disaccordo, il genitore che ha effettivamente in carico i figli (collocamento prevalente) riceve di norma l’intero importo.
La ripartizione al 50%, è la tipica situazione quando i genitori separati hanno l’affido condiviso, ed avviene con accrediti separati sui conti correnti di ciascun genitore, purché vengano indicati chiaramente nella domanda i dati bancari di entrambi.
E se c’è disaccordo tra i genitori?
In caso di disaccordo tra i genitori sulla suddivisione dell’assegno, è il genitore con cui il figlio convive prevalentemente che riceve l’intero importo. Se l’altro genitore vuole richiedere la metà dell’importo senza l’accordo, potrà farlo soltanto con un provvedimento del giudice.
Pertanto, il tuo ex marito può richiedere la suddivisione solo se tu sei d’accordo oppure tramite un intervento legale.
Quali dati servono per presentare la domanda
Al momento della domanda per l’assegno unico, il genitore richiedente deve inserire alcune informazioni fondamentali. In particolare:
- il codice fiscale dei figli per i quali si richiede l’assegno;
- il codice fiscale dell’altro genitore;
- i dati di pagamento, come l’IBAN su cui ricevere l’accredito.
Durante la compilazione online della domanda, il portale INPS guida l’utente attraverso diverse opzioni per rappresentare correttamente la propria situazione familiare. Ad esempio, se il genitore ha l’affido esclusivo dei figli, dovrà selezionare la voce corrispondente, che indica che “il nucleo familiare comprende uno solo dei due genitori”.
Essere precisi in questa fase è importante per evitare ritardi o errori nell’erogazione dell’importo.
Cosa consigliamo di fare?
Per evitare conflitti, consigliamo sempre di trovare un accordo scritto, eventualmente assistito da professionisti (avvocati o mediatori familiari). In alternativa, è possibile chiedere assistenza al patronato per compilare correttamente la domanda.
In ogni caso, la richiesta di suddivisione al 50% non è obbligatoria ma è una facoltà che può essere esercitata solo con il consenso di entrambi i genitori o con un provvedimento del giudice.
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