L’INPS ha pubblicato la seconda parte del calendario delle date di pagamento dell’assegno unico e universale figli a carico – AUU per il periodo da luglio a dicembre 2024 e una novità in merito al pagamento dell’assegno per i nuclei vedovili.
Di seguito vedremo insieme le date indicate dal messaggio Inps n. 2302, per fare chiarezza e assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento del contributo mensile per figli a carico, e altresì spiegheremo quali sono le nuove funzioni rilasciate per i nuclei vedovili – in ipotesi di domanda di assegno unico di cui si parla al messaggio Inps n. 2303. Ecco tutti i dettagli.
Assegno unico, le date dei pagamenti da luglio a dicembre 2024
Quasi 6 milioni di beneficiari dell’assegno unico ogni mese: un numero notevole e che impone all’istituto di previdenza la tempestiva pubblicazione del citato messaggio n. 2302, contenente il calendario delle valute di accredito assegno unico per il secondo semestre di quest’anno. Frutto dell’accordo tra l’istituto e la Banca d’Italia, detto calendario faciliterà la programmazione delle spese mensili per le famiglie destinatarie della misura.
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Calendario pagamenti assegno unico figli
Relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, ecco le date di pagamento:
- 17, 18, 19 luglio 2024;
- 16, 19, 20 agosto 2024;
- 17, 18, 19 settembre 2024;
- 16, 17, 18 ottobre 2024;
- 18, 19, 20 novembre 2024;
- 17, 18, 19 dicembre 2024.
Come in precedenza l’assegno unico e universale è dunque versato attorno alla metà di ciascun mese, ma Inps ribadisce che il versamento della prima rata della prestazione si compie di solito nell’ultima settimana del mese posteriore alla presentazione della domanda. Alla stessa data è altresì versato l’ammontare delle rate spettanti nel caso in cui l’assegno unico sia stato oggetto di conguaglio, a credito o a debito.
Conguagli Inps sull’ammontare dell’assegno: chiarimenti
Nel messaggio Inps sottolinea altresì che il dettaglio sulle modalità di compimento dei conguagli da parte di Inps sull’ammontare dell’AUU spettante, è visualizzabile attraverso il nuovo pannello informativo semplificato del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”.
Il servizio è consultabile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale istituzionale dell’istituto, accedendo con la propria identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cie e Cns) o servendosi dell’intermediazione offerta dai patronati.
Occhio alla scadenza del 30 giugno per non perdere gli arretrati
Come noto non è necessario presentare annualmente la domandi AUU, in quanto se non ci sono modifiche basta presentarla una sola volta, ma ai fini della determinazione dell’importo della prestazione, bisogna presentare annualmente una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) ai fini ISEE per il 2024.
In assenza di Isee, l’importo AUU è calcolato dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati saranno adeguati da marzo con la corresponsione degli arretrati.
Quindi come abbiamo ricordato in questo articolo, è opportuno prestare molta attenzione alla scadenza rappresentata dal 30 giugno per la presentazione dell’Isee aggiornato al 2024. Non rispettare questo termine perentorio impedirà infatti il riconoscimento degli eventuali arretrati spettanti da marzo.
Nuove funzioni per AUU per i nuclei vedovili
Con il messaggio n. 2303, Inps informa invece del rilascio, nel quadro della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione in caso di domande presentate da nuclei vedovili ai sensi dell’art. 4, comma 8 d. lgs. n. 230 del 2021 (e successive modifiche).
I chiarimenti attengono alla maggiorazione dell’AUU prevista per i nuclei familiari in cui ambo i genitori siano titolari di reddito da lavoro. Di fatto è un incentivo all’occupazione dei genitori che sono parte dello stesso nucleo familiare.
Al fine di evitare che la morte di un genitore facesse perdere il beneficio, l’art. 22 del dl n. 48/2023 ha disposto la conservazione della maggiorazione per un periodo di cinque anni dal decesso dell’altro genitore a cominciare dal primo giugno 2023, senza riconoscimento degli arretrati.
E non a caso nel citato messaggio del 20 giugno, l’istituto rimarca che oggi:
La maggiorazione […] è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
Ma come funziona in concreto la maggiorazione? L’istituto nel messaggio n. 2303 distingue due casi:
- in ipotesi di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale (nucleo vedovile), con motivazione “altro genitore deceduto”, l’iter propone la redazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore scomparso, allo scopo di verificare il diritto alla maggiorazione di cui all’art. 4, comma 8, del d. lgs. n. 230/2021;
- in ipotesi di domanda già effettuata da un nucleo familiare monogenitoriale (nucleo vedovile) per morte dell’altro genitore, colui che fa domanda è informato con comunicazione ad hoc della possibilità di integrare la stessa – onde avvalersi della maggiorazione in oggetto. Inps specifica che l’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere compiuta, accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, e selezionando la voce “Modifica” e poi “Scheda”.
Controllo data decesso e obbligo di autodichiarazione
In ambo i succitati casi la procedura di presentazione verifica la presenza della data della morte del genitore e, qualora non sia passato più di un quinquennio dall’evento, sottopone al richiedente la seguente autodichiarazione:
Al fine di ricevere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori ai sensi dell’art. 4 co. 8 del D.lgs. 230/2021, dichiaro di svolgere attività lavorativa e che anche l’altro genitore – di cui indico il codice fiscale – svolgeva attività lavorativa al momento del decesso. Si ricorda che la maggiorazione viene concessa per i figli minorenni e per valori di ISEE inferiori al limite previsto dalla legge (per il 2024 pari a € 45.574,96).
Responsabilità genitoriale, subentro automatico e riconoscimento della maggiorazione
Ricordiamo inoltre che il diritto alla maggiorazione è sottoposto alla verifica della presenza del requisito della responsabilità genitoriale, in rapporto al codice fiscale inserito. In ipotesi di riscontro negativo – si segnala nel messaggio n. 2303 – il richiedente vedrà notificata una e-mail con l’informazione della mancata concessione della maggiorazione, ma – precisa Inps – in ogni caso l’assegno base e le altre eventuali maggiorazioni, ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, saranno comunque garantite.
Inoltre, nell’ipotesi in cui la morte di uno dei due genitori si abbia nel corso del godimento della prestazione AUU, Inps si occuperà in automatico del subentro del genitore superstite nella domanda e proseguirà a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
Infine, il messaggio n. 2303 dà specifiche istruzioni anche per il caso del subentro per decesso del genitore richiedente, con ripartizione al 100% per provvedimento giudiziario. Ebbene, Inps spiega che nel caso di decesso del genitore richiedente, al quale l’AUU era versato al 100% – perché titolare esclusivo della responsabilità genitoriale oppure nei suoi confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario – occorre verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore. Altrimenti non sarà possibile aversi il subentro automatico nella domanda.
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