Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella sezione pubblicità legale del proprio portale, il Decreto Ministeriale (DM 108/2024) con il quale stabilisce il nuovo importo dell’assegno di incollocabilità che è pari dal 1° luglio 2024 a 305,78 euro.
Con l’occasione, dunque, andiamo a riepilogare cos’è, come funziona, a chi spetta e come e quando fare richiesta di questa prestazione. Di seguito i dettagli.
Cos’è l’assegno di incollocabilità?
L’assegno di incollocabilità è una prestazione erogata dall’Inail ai lavoratori titolari di rendita per malattia professionale o infortunio nei casi in cui sia accertata la perdita di ogni capacità lavorativa o quando, per la tipologia o la gravità della menomazione, possono costituire un rischio per sé stessi, per gli altri o per la sicurezza degli impianti.
Sostanzialmente si tratta di lavoratori che non possono beneficiare nemmeno dell’assunzione obbligatoria del collocamento mirato.
E’ una prestazione di tipo economica che viene riconosciuta quindi a tutti quei soggetti invalidi, titolari di una rendita INAIL, che:
- hanno subito un infortunio o una malattia professionale;
- si trovino nell’impossibilità di fruire della legge sull’assunzione obbligatoria (L. n. 68/1999).
La prestazione è rivolta esclusivamente ai soggetti disabili che non abbiano superato il 65esimo anno di età ed è inoltre necessario che il disabile manifesti:
- un’inabilità non inferiore al 34%, la quale deve essere riconosciuta direttamente dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Dpr. n. 1124/1965. Tale percentuale di inabilità vale per gli infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20%. La percentuale di inabilità vale per le denunce verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Mentre le patologie che danno luogo all’assegno sono le tabelle allegate all’art. 13, del D.Lgs. n. 38/2000.
Qualora all’invalido sia riconosciuto il diritto all’assegno per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l’assegno viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età e senza ulteriori accertamenti sanitari.
A quanto ammonta l’assegno di incollocabilità?
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL, è esente Irpef e viene rivalutato annualmente. Dal 01/07/2024 l’importo dell’assegno di incollocabilità è pari a 305,78 euro.
Come richiedere l’assegno?
Per ricevere l’assegno di incollocabilità è necessario presentare domanda:
- direttamente alla Sede INAIL territorialmente competente;
- via e-mail;
- tramite Pec.
A seguito della ricezione dell’istanza, l’INAIL convoca il richiedente a visita media per verificare la veridicità di quanto asserito nella domanda. Quindi:
- in caso di esito positivo, sarà comunicata l’accettazione della richiesta;
- in caso di esito negativo, l’INAIL ne comunicherà la motivazione via posta.
Si precisa, infine, che l’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.
Modalità di pagamento
Se il richiedente risulti inequivocabilmente fuori dal perimetro del collocamento obbligatorio, e privo di alcuna capacità lavorativa, gli verrà erogata concretamente la somma. Una volta accertato lo stato d’inabilità, l’assegno di incollocabilità verrà liquidato – a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la richiesta e fino al compimento di 65 anni – mediante una delle seguenti forme di pagamento:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo, bancario o postale (escluso per il settore navigazione);
- carta prepagata dotata di codice Iban;
- tramite degli Istituti di credito convenzionati con l’Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all’estero (escluso per il settore navigazione);
- assegno (escluso per il settore navigazione) o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi inferiori a 1.000,00 euro).
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Inoltre, si rammenta che la misura è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito.