Introdotto dal Decreto Lavoro 2023, l’Assegno di inclusione si caratterizza per essere una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, grazie alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro e all’erogazione di un sussidio mensile. Ma come si calcola l’importo mensile dell’ADI spettante al singolo ovvero al nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione?
Molti beneficiari se lo stanno chiedendo, visto che fra gennaio e febbraio, i pagamenti dell’ADI sono arrivati con importi diversi e in alcuni casi l’importo dell’ADI di febbraio è diminuito di molto. Ad alcune persone invece il pagamento è stato sospeso oppure addirittura la domanda è stata prima accolta e poi respinta.
In molti casi queste differenze sono dovute all’ISEE, in quanto se in primo momento l’INPS ha tenuto conto dell’ISEE 2023, successivamente si è preso in considerazione l’ISEE 2024. Ecco quindi cosa è successo e poi vediamo come procedere al calcolo dell’importo ADI spettante.
Importo ADI diminuito a febbraio e marzo o domanda respinta: ecco il motivo
Alcuni beneficiari hanno visto il loro assegno mensile con importo ridotto rispetto al pagamento di gennaio. Anche in questo caso la diminuzione dell’ADI è dovuta al nuovo ISEE 2024. Infatti è probabile che il nuovo ISEE 2024 comporti una riduzione dell’assegno di inclusione a causa delle differenze con l’ISEE 2023.
Infatti ricordiamo che l’INPS per l’erogazione di gennaio e febbraio ha tenuto conto dell’ISEE 2023, a meno che il beneficiario non ha provveduto a richiedere l’ISEE aggiornato.
Quindi chi ha presentato la DSU a fine febbraio ha ricevuto il pagamento ADI di gennaio e febbraio sulla base dell’ISEE 2023. Chi ha presentato la DSU dopo il 27 gennaio ha ricevuto il primo pagamento sulla base dell’ISEE 2023 e il secondo pagamento sulla base dell’ISEE 2024. Chi ha aggiornato l’ISEE a inizio gennaio ha ricevuto l’ADI di gennaio e febbraio sulla base di questo dato. Addirittura è potuto succedere che, se in un primo momento con ISEE 2023 si rientrava nei parametri dell’ADI, con ISEE 2024 non si rientra più nei requisiti e si perda il diritto all’assegno.
ADI sospeso a marzo: attenzione a presentare l’ISEE 2024 entro i termini
L’INPS ha ricordato sul proprio portale che a partire dai rinnovi di marzo verrà preso a riferimento esclusivamente l’Isee 2024. Di conseguenza, nel caso in cui la DSU 2024 “non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato sospesa in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; appena disponibile e comunque con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di sospesa”.
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Come si calcola l’importo dell’assegno di inclusione
Riepiloghiamo ora in breve come calcolare l’importo dell’ADI. Per prima cosa bisogna tener conto di due fattori: la Quota A e la Quota B. Ecco come procedere.
Calcolo ADI Quota A
La quota A sopra citata è riconosciuta a titolo di integrazione del reddito familiare fino alla soglia di:
- 6.000,00 euro annui;
- 7.560,00 euro annui se il nucleo è composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
L’importo – base appena citato dev’essere moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del D.L. numero 48/2023.
Come si usa la scala di equivalenza
La scala di equivalenza esprime un determinato valore, da moltiplicare per la quota A, variabile in base alla composizione del nucleo familiare.
Il parametro di base è 1 ed è incrementato sino ad un massimo complessivo di 2,2. Fanno eccezione i nuclei dove sono presenti portatori di handicap grave o non autosufficienti. Per questi ultimi il parametro può arrivare sino a 2,3.
Ecco di seguito le maggiorazioni del parametro – base:
- 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- 0,40 per ogni altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
- 0,30 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- 0,15 per ogni minore di età, fino a due;
- 0,10 per ciascun ulteriore minore di età oltre il secondo.
Ipotizziamo che il nucleo sia composto da due genitori e due figli minori.
Il valore – base di 1 è quindi incrementato di:
- 0,15 per il figlio minore A;
- 0,15 per il figlio minore B;
- 0,40 per il secondo genitore;
per un totale 1,70.
In tal caso quindi la quota A, ad esempio, di 6.000,00 euro è pari a: 6.000,00 * 1,7 = 10.200.
Importo ADI Quota B (casa in affitto)
La seconda componente del beneficio economico dell’ADI (quota B) ha come obiettivo l’integrazione del reddito dei nuclei familiari, residenti in abitazioni concesse in locazione con contratto regolarmente registrato.
La somma spettante a titolo di quota B è pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione fino ad un massimo di:
- 3.360,00 euro annui;
- 1.800,00 euro annui se il nucleo è composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
ADI e Mutuo
Visto che siamo in tema casa, altra questione che esula dal calcolo dell’ADI, ma ha a che fare con l’importo mensile è, se si può pagare o no il mutuo con la Carta ADI.
Se in primo momento sembrava che con la Carta si potesse fare un bonifico mensile per il pagamento del mutuo, ad ora la procedura è bloccata e chi prova fare questo bonifico riceve un messaggio di rifiuto dell’operazione.
restiamo quindi in attesa di una modifica o di un chiarimento definitivo da parte degli enti preposti.
Calcolo ADI: ecco la formula da applicare per conoscere l’importo dell’assegno
Una volta compreso come ottenere le quote A e B del beneficio economico dell’ADI, la quota mensile dello stesso si ottiene:
- Moltiplicando la quota A per il parametro della scala di equivalenza;
- Sottraendo all’importo di cui al punto precedente il valore del reddito familiare;
- Sommando al risultato delle operazioni precedenti il canone di locazione;
salvo poi, da ultimo, dividere il risultato per 12.
Ecco la formula appena descritta:
[(Quota A * parametro scala di equivalenza) – reddito familiare] + canone di locazione / 12.
Facciamo un esempio
Consideriamo il caso del nucleo familiare sopra citato, con due genitori e due figli minori, in possesso di un reddito familiare di 4.500,00 euro.
Se il nucleo vive in un’abitazione di proprietà il beneficio economico dell’ADI sarà pari alla sola quota A, corrispondente a (6.000,00 * 1,7) – 4.500,00 = 5.700,00 euro annui, equivalenti a 475,00 euro mensili.
Considerando invece lo stesso nucleo ma in un’abitazione in locazione con canone annuo di 5.500,00 euro, alla quota A si somma il seguente sussidio:
Quota B, corrispondente a 3.360,00 euro annui (massimale di legge) equivalenti a 280,00 euro mensili.
Pertanto, il sussidio sarà il risultato della somma di 5.700,00 + 3.360,00 = 9.060,00 euro annui pari a 755,00 euro mensili.
Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione non può in ogni caso essere inferiore a 480 euro annui.
Il sussidio è esente dal pagamento dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e si “configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile” (articolo 3, comma 3, D.L. n. 48/2023).