L’INPS ha recentemente pubblicato il Messaggio numero 3624 del 31 ottobre 2024, contenente indicazioni sui controlli sui beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) che omettono di comunicare l’avvio di attività di lavoro dipendente durante l’erogazione del beneficio.
L’AdI, introdotto dal decreto-legge n. 48/2023 e regolato successivamente dal decreto ministeriale n. 154/2023, è destinato a sostenere economicamente nuclei familiari che rispettano specifici requisiti. Tuttavia, il mantenimento di questo supporto è subordinato ad alcune rigide procedure trasparenza, come ad esempio alla tempestività nelle comunicazioni sul reddito percepito dai beneficiari. Con questo messaggio l’Istituto fornisce indicazioni sui controlli sull’omessa comunicazione del reddito derivante dall’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione del beneficio.
Obbligo di comunicazione tramite ADI-Com Esteso
Il messaggio INPS riguarda l’obbligo, per i membri del nucleo familiare che iniziano un lavoro dipendente, di comunicare all’INPS il reddito derivante da tale attività entro 30 giorni dall’avvio. In caso di mancata comunicazione entro questo termine, l’erogazione del beneficio può essere sospesa fino alla regolarizzazione.
Occhio però, se la comunicazione non avviene entro tre mesi dall’inizio del lavoro, il diritto all’Adi decade automaticamente, senza possibilità di recupero retroattivo!
Per agevolare questo processo, l’INPS ha messo a disposizione il modello “ADI-Com Esteso” a partire dal 18 marzo 2024, con il quale i beneficiari possono comunicare variazioni lavorative e redditi aggiuntivi. Questo obbligo di comunicazione si estende anche alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità, con l’esclusione dei tirocini di inclusione sociale, come specificato dal decreto ministeriale n. 154/2023.
Secondo le disposizioni, il reddito da lavoro derivante dall’attività dichiarata non concorre alla determinazione del beneficio economico dell’Adi entro una soglia massima di 3.000 euro lordi annui per nucleo familiare. Tuttavia, l’eventuale eccedenza rispetto a questa soglia può incidere sull’importo mensile dell’Adi, che verrà aggiornato dal mese successivo al cambiamento occupazionale.
Tale adeguamento rimane in vigore fino all’aggiornamento dell’ISEE per l’intera annualità, assicurando un equilibrio tra sostegno economico e necessità di adeguare il beneficio a situazioni reddituali mutuate dal lavoro.
Controlli e sospensione del beneficio
INPS ha introdotto specifiche procedure per monitorare la conformità delle comunicazioni da parte dei beneficiari, con l’obiettivo di garantire che le condizioni dichiarate per il diritto all’Adi siano rispettate. Dal mese di giugno 2024, sono attivi i controlli sulle domande di Adi in stato “accolta” per verificare l’omissione della presentazione del modello “ADI-Com Esteso” nei casi di nuovi rapporti di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva intrapresi dai membri del nucleo familiare.
In caso di rilevata omissione, il sistema INPS sospende il beneficio, riportando come motivo procedurale la “Mancata comunicazione della variazione occupazionale” entro i 30 giorni previsti, in ottemperanza al decreto-legge n. 48/2023.
Una volta che il beneficiario presenta il modello “ADI-Com Esteso”, l’INPS può ripristinare il pagamento dell’Adi, anche con eventuali arretrati, sempre che sussistano le condizioni per il diritto alla prestazione.
Decadenza dall’ADI per mancata comunicazione
Qualora l’omissione della comunicazione persista oltre i tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla partecipazione a percorsi di politica attiva, l’INPS pone la prestazione in decadenza, comportando la perdita del beneficio.
Questo meccanismo, concepito come misura di controllo e contrasto alle frodi, punta a promuovere la responsabilità del beneficiario e la trasparenza nelle dichiarazioni reddituali, elementi fondamentali per la corretta gestione dell’Assegno di Inclusione.
Per concludere…
L’Assegno di Inclusione rappresenta una forma di sostegno economico per famiglie in difficoltà, ma la sua continuità è subordinata al rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione tempestiva delle variazioni reddituali.
INPS ha delineato un sistema di obblighi e sanzioni volto a mantenere la correttezza e l’equità nella distribuzione delle risorse pubbliche, assicurando che il beneficio sia riservato a chi ne ha realmente bisogno e non venga sfruttato in modo inappropriato.
- Obbligo di comunicazione:
- I beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) devono comunicare all’INPS l’avvio di qualsiasi attività di lavoro dipendente entro 30 giorni dall’inizio.
- L’omissione della comunicazione comporta la sospensione del beneficio, che può durare fino a tre mesi; trascorso questo termine, il diritto decade definitivamente.
- Strumento di comunicazione:
- Per comunicare variazioni lavorative e reddituali, i beneficiari devono utilizzare il modello “ADI-Com Esteso”, disponibile dal 18 marzo 2024.
- Il modello è obbligatorio anche per dichiarare redditi derivanti da percorsi di politica attiva del lavoro con indennità, eccetto i tirocini di inclusione sociale.
- Soglia di reddito:
- Il reddito da lavoro dichiarato non influenza l’importo dell’Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui per nucleo familiare.
- Gli importi che superano questa soglia riducono l’Adi a partire dal mese successivo all’inizio dell’attività.
- Controlli INPS:
- L’INPS ha introdotto controlli preventivi per verificare la corretta comunicazione dei redditi, basati su specifici scenari di rischio.
- Dal giugno 2024, sono in corso verifiche su tutte le domande di Adi accolte, per assicurare che i beneficiari che avviano attività lavorative durante l’erogazione abbiano presentato il modello “ADI-Com Esteso”.
- Sospensione e decadenza del beneficio:
- Se viene accertata la mancata comunicazione entro i 30 giorni previsti, il beneficio è sospeso con la causale “Mancata comunicazione della variazione occupazionale”.
- Se la situazione non viene regolarizzata entro tre mesi, il diritto all’Adi viene revocato, senza possibilità di recuperare il beneficio per il periodo sospeso.
Allegati
INPS, Messaggio numero 3624 del 31-10-2024 (118,8 KiB, 0 hits)
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