Nelle scorse settimane aveva fatto parlare di sé la norma mirata ad escludere i titoli di Stato e i buoni fruttiferi postali (fino a 50.000 euro) dal calcolo dell’Isee, l’indicatore utile, tra le altre cose, ad ottenere Assegno di inclusione – AdI, il Supporto formazione e lavoro – SFL, l’Assegno Unico Figli e tante altre misure per le famiglie.
Questo però ha scatenato polemiche perchè avrebbe ovviamente avvantaggiato famiglie più ricche, almeno dal punto di vista patrimoniale, rispetto a chi non ha nessun titolo da parte. L’INPS aveva già procastinato l’introduzione di tale novità in attesa di un decreto che ora è arrivato.
Nel nuovo schema di decreto legge approvato nell’ambito di una riunione del CdM dello scorso 26 febbraio, arriva una modifica importante. In sostanza i titoli di Stato rientrano nel calcolo dell’ISEE ai fini dell’ottenimento dell’Assegno di inclusione e del Supporto formazione e lavoro. Rimane invariata la situazione per le altre misure.
Aggiornamento: è saltata la modifica inizialmente prevista nella bozza del decreto Pnrr che obbligava a considerare i titoli di Stato nel patrimonio ai fini dell’Isee per i soli percettori dell’Adi e del Supporto formazione lavoro. La versione definitiva del Decreto PNRR pubblicata in Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, non contiene più quell’articolo e torna quindi ad escludere i Btp dal calcolo Isee per tutti. Pertanto rimane valida anche per le persone che chiederanno l’Assegno di inclusione la regola di escludere il valore dei titoli di Stato nell’Isee fino a 50mila euro, come previsto dall’ultima legge di Bilancio. Restiamo comunque in attesa di un decreto attuativo che regoli il funzionamento di questa importante novità.
Ecco i dettagli.
Assegno di inclusione e SFL: calcolo ISEE compresi i titoli di Stato
48 capitoli di un provvedimento ampio ed articolato, che reca ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR e in cui non compare questa sorta di agevolazione nel calcolo delle ISEE, per taluni soggetti. Infatti, nel testo si precisa che i buoni del Tesoro e i buoni fruttiferi postali potranno essere contati per stabilire l’Isee del singolo nucleo familiare.
Se da un lato l’obiettivo resta quello di attribuire AdI e SFL in primis alle persone più vulnerabili e fragili, anche e soprattutto dal lato economico, dall’altro l’Esecutivo ha fatto una scelta legata a ragioni contingenti. In altre parole, i titolari delle due misure che hanno preso il posto del discusso reddito di cittadinanza non potranno fruire dell’agevolazione inserita nella manovra 2024, mirata a promuovere i piccoli investimenti delle famiglie – e ciò per ragioni di anti elusività.
L’Assegno di inclusione, misura rivolta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente ad es. in condizione di disabilità, minore oppure con almeno 60 di età, e soprattutto con dati di reddito ed ISEE (entro i 9.360 euro annui) che testimoniano una precaria condizione economica e una oggettiva difficoltà nella gestione del bilancio familiare mensile.
Al contempo, i beneficiari del Supporto formazione e lavoro, che debbono partecipare a progetti di formazione e di accompagnamento al lavoro, debbono altresì avere un massimo di 59 anni di età e possedere anch’essi requisiti molto stringenti (ISEE annuo entro i 6mila euro).
E’ facile capire che con 50mila in titoli di Stato esclusi dal calcolo ISEE il soggetto sarebbe stato avvantaggiato nei confronti di altre famiglie senza patrimonio mobiliare.
Legge di Bilancio 2024: la modifica al calcolo ISEE
Nello schema di decreto legge che ha ricevuto l’ok in CdM, oltre alle regole sulla patente a punti sul lavoro , vi è dunque spazio per aggiornamenti in tema di calcolo ISEE 2024, con riferimento specifico ai percettori di Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro.
Nel dettaglio a non applicarsi è l’art. 1 comma 183 della legge di Bilancio 2024, ossia quella disposizione che ha previsto una novità nel calcolo dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in rapporto alle informazioni di natura patrimoniale.
In particolare, la disposizione in oggetto esclude dal computo sia i titoli di Stato, che i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato fino a 50mila euro. Ai fini dell’ISEE per accedere alla varietà di bonus, servizi pubblici ed agevolazioni (ad es. bonus bollette), il possesso di detti titoli – da quest’anno – non fa alcuna differenza e non influisce sul valore finale dell’indicatore.
Tuttavia, come detto sopra, per accedere all’Assegno di inclusione e al Supporto formazione e lavoro, e per favorire la presentazione di domande rispettose di tutti i requisiti previsti, nel calcolo ISEE andranno inseriti anche eventuali titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale. Pertanto i limiti reddituali e ISEE delle singole prestazioni dovranno essere rispettati, tenendo conto anche di questi eventuali investimenti.
Nulla cambia al momento per il calcolo dell’ISEE ai fini delle altre misure, quali ad esempio l’assegno unico figli.
Concludendo, per la conferma della novità dovremo però aspettare la pubblicazione del decreto recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR, sulla Gazzetta Ufficiale.
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