L’Assegno di Inclusione erogato dall’INPS viene corrisposto esclusivamente alle persone che si trovano in una situazione di difficoltà, accertata secondo i requisiti previsti dalla normativa. In particolare, deve essere presente all’interno del nucleo familiare un componente in una situazione specifica.
L’ADI viene corrisposto come sostegno economico, accompagnato da un percorso formativo e di inclusione, a quelle famiglie al cui interno vi è un soggetto minorenne, oppure un portatore di handicap, oppure una persona con più di 60 anni di età, o ancora, a chi si trova in una condizione di svantaggio. Su questo punto l’INPS ha fornito recentemente dei chiarimenti sulle verifiche della sussistenza della condizione di svantaggio e inserimento in appositi programmi di cura e assistenza: vediamo di cosa si tratta.
A partire da aprile, sono in pagamento le domande di ADI per le quali l’esito delle verifiche sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento in un programma di cura e assistenza non è stato comunicato all’Istituto entro il termine di 60 giorni. L’esito dei controlli sarà consultabile direttamente sul sito web dell’INPS.
Assegno di inclusione e condizione di svantaggio
Tra gli ammessi al beneficio economico e ai percorsi individuali dell’ADI ci sono anche i nuclei familiari in cui un componente è inserito in un programma di cura e assistenza, ovvero che si trova in una condizione di svantaggio specifica.
In questi casi presentando la domanda di accesso all’ADI, bisogna autocertificare la sussistenza della condizione di svantaggio. Il recente messaggio INPS n.1816 dei 13 maggio 2024 offre le indicazioni da conoscere su come avviene la verifica dell’effettiva condizione di svantaggio, come spiega l’oggetto della comunicazione:
“Assegno di inclusione (ADI). Verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza. Esito dei controlli e dei pagamenti. Servizio di validazione delle certificazioni ADI per le ASL “
Nel dettaglio viene specificato che l’ente previdenziale INPS va a verificare che sussista la condizione di svantaggio secondo quanto dichiarato da chi ha presentato domanda all’ADI, presso le Amministrazioni stesse che rilasciano le certificazioni.
L’INPS quindi effettua una verifica ogni qual volta un nucleo familiare intende accedere all’Assegno di Inclusione per questa fattispecie.
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ADI e verifiche INPS sulla condizione di svantaggio
Le certificazioni che attestano che una determinata persona si trova in una condizione di svantaggio possono essere rilasciate ad esempio dal Comune o dalle ASL, nel caso in cui il soggetto sia inserito in un programma di cura e assistenza specifico condotto da questi enti.
Per fare un esempio, l’INPS comunica al Comune le dichiarazioni presentate dal potenziale beneficiario dell’ADI, da verificare tramite Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, la GePI. Successivamente è il Comune a confermare all’INPS l’esito positivo dei controlli, entro 60 giorni, attraverso questo stesso canale.
Ogni qual volta in cui questa comunicazione risulti assente, l’INPS conferma l’accoglimento della domanda per silenzio e assenso. Lo stesso accade nel caso in cui siano coinvolti enti diversi dai Comuni nel certificare la condizione di svantaggio.
Ricordiamo che esiste un servizio online specifico, ovvero la “Validazione delle certificazioni ADI” con cui l’Amministrazione può confermare la validità della condizione di svantaggio per il soggetto richiedente e il nucleo familiare di riferimento.
L’INPS attualmente ha già provveduto a comunicare ai Comuni o alle ASL interessate i codici fiscali relativi ai richiedenti per cui viene disposta la verifica.
Come funziona la “Validazione della Certificazione ADI”
Andando nello specifico, le Amministrazioni possono procedere a confermare la certificazione per la persona richiedente tramite il servizio online “Validazione della Certificazione ADI”.
Questo servizio dispone un elenco delle certificazioni da validare entro 30 giorni, a disposizione delle ASL o dei Comuni competenti. Ogni struttura specifica quindi può confermare che la persona è inserita in un percorso di cura e assistenza per ciò che gli compete.
L’esito delle verifiche INPS sulla condizione di svantaggio
Una volta che questi passaggi sono effettuati, in caso di certificazione accertata, l’INPS può comunicare l’esito all’interessato e da qui possono essere avviati i pagamenti del sostegno economico.
Chi ha presentato domanda di accesso all’ADI quindi potrà utilizzare la piattaforma online dell’INPS per verificare il riscontro positivo o negativo.
Nel caso in cui le Amministrazioni non hanno inviato una comunicazione riguardante l’esito dei controlli, l’INPS eroga comunque i pagamenti. In questo modo l’ente previdenziale ha già disposto le erogazioni dal mese di aprile 2024.
I pagamenti quindi sono stabiliti con cadenza ad ogni 15 del mese, per ciò che riguarda le prime erogazioni, mentre alla fine mese (intorno al 27) vengono corrisposte le mensilità successive.
Silenzio e assenso in caso di mancata validazione
Nel caso in cui l’Amministrazione competente non provvede a confermare o negare la certificazione, per cui il periodo massimo a disposizione è di 60 mesi, questo non comporta la perdita dell’Assegno di Inclusione da parte dei richiedenti.
Dopo 60 giorni infatti è valida la regola del silenzio e assenso, per cui l’INPS procede con l’istruttoria come se l’Amministrazione avesse confermato la certificazione.
L’ente attualmente sta già procedendo in questo modo, per cui i beneficiari dell’ADI non lo perderanno se le ASL o i Comuni di riferimento tarderanno o mancheranno di dare conferma.
In conclusione, la richiesta può essere negata solamente in quei casi in cui l’Amministrazione competente dichiari espressamente che non sia presente una condizione di svantaggio, per cui il richiedente non è inserito in un percorso di cura o assistenza.
Assegno di Inclusione, al via i pagamenti con i controlli delle condizioni di svantaggio
Per concludere quindi l’INPS conferma che a partire da aprile, sono messe in pagamento anche le domande di ADI per le quali l’esito delle verifiche sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento in un programma di cura e assistenza non è stato comunicato all’INPS entro il termine di 60 giorni.
L’esito dei controlli sarà consultabile direttamente sul sito ufficiale.