L’Assegno di Inclusione – AdI è una misura che, combinata al Supporto formazione e lavoro – Sfl, ha sostituito da tempo il discusso reddito di cittadinanza. Come abbiamo già ricordato più volte in queste pagine, tale Assegno è previsto dal DL n. 48 del 4 maggio 2023 (il Decreto Lavoro 2023 convertito con modificazioni nella legge n. 85 dello scorso anno) e consiste in un contributo atto a sostenere economicamente il beneficiario e ad agevolare la sua inclusione sociale e professionale. Non è da intendersi misura squisitamente assistenzialistica, anche se rivolto espressamente a soggetti in situazione di fragilità, svantaggio o meritevoli di una speciale protezione.
Per averlo occorrono requisiti di residenza, cittadinanza e di soggiorno, ma è necessaria altresì la prova dei mezzi sulla scorta del dato dell’Isee e rileva la specifica situazione reddituale del nucleo familiare, come pure la partecipazione ad un iter di attivazione e inclusione lavorativa e sociale.
Ebbene, al fine di sciogliere i dubbi che ancora sussistono in merito all’applicazione della misura, il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 12607 del 16 luglio scorso, recante indicazioni attuative in materia e con cui l’istituzione intende fare il punto su alcuni aspetti chiave, per capire il funzionamento dell’Assegno di Inclusione. Vediamo da vicino.
1. Assegno di Inclusione – AdI, decadenza e sospensione del versamento beneficio
Con la nota suddetta il Ministero ha inteso ribadire che la mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio dell’Assegno di Inclusione. E anche qualora non vi sia stata espressa convocazione i beneficiari sono obbligati a presentarsi spontaneamente ai servizi secondo le tempistiche prefissate.
Infatti:
in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.
In particolare il Ministero precisa che l’istituto di previdenza ha stabilito che lo stop all’erogazione dell’Assegno di Inclusione si ha dal mese posteriore a quello in cui scade il termine per la presentazione. Tuttavia:
Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a Inps, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento.
E quelle che saranno inserite dopo la citata data saranno rielaborate per i versamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari potranno recuperare la o le mensilità spettanti e non incassate, a titolo di arretrato.
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2. Esclusione dagli obblighi di monitoraggio
Tutti i nuclei beneficiari sono obbligati a recarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali. Sulla scorta dei dati raccolti viene individuata dall’Inps (e rappresentata in piattaforma SIISL), per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’AdI, la tipologia di doveri nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale. Inoltre:
i componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.
Ma dall’obbligo di presentazione sono esclusi i membri:
- del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni;
- con disabilità certificata ai fini ISEE;
- inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Questa esclusione però non vale laddove vi siano minorenni in obbligo scolastico, nel caso non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età uguale o maggiore ai 60 anni o con disabilità:
In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
3. Conservazione dei requisiti di accesso all’AdI
Il Ministero del Lavoro rimarca altresì che i requisiti di accesso alla domanda devono essere mantenuti in tutto l’arco di tempo di versamento della misura, con l’ulteriore precisazione secondo cui:
Inps ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche.
Inoltre, in ipotesi di cambiamenti o novità che comportino la perdita dal beneficio, oppure in ipotesi di sanzioni, il nucleo familiare decade. E il dato dell’aggiornamento sulla effettiva decadenza intervenuta è visibile online sulla piattaforma Siisl.
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4. Regole sui cambi di residenza
La nota ministeriale n. 12607 chiarisce altresì che, come già indicato dall’istituto di previdenza nel messaggio n. 2146 del 6 giugno scorso, vi è a disposizione – per i cambi di residenza – una nuova funzionalità che permette di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza, dichiarati nella domanda per il contributo mensile.
Tali applicazioni:
sono disponibili sul sito Istituzionale Inps e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.
Si rimarca altresì che, come già indicato nel messaggio Inps di cui sopra, al momento non si può ancora effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità sarà inserita in futuro e il relativo rilascio verrà reso noto con messaggio ad hoc.
5. Istanze di riesame
Infine, in materia di domande respinte, il Ministero nella nota precisa che – dal 29 febbraio scorso – è disponibile nella procedura AdI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle richieste che hanno ricevuto risposta negativa. Per esse l’interessato potrà fare istanza di riesame alla sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o fare ricorso in tribunale.