Sono cittadino extra-UE e dipendente a tempo indeterminato con moglie e figlia a carico. L’Isee attualmente è di 7.400 euro.
Mia moglie è cardiopatica e mia figlia studia ancora. Vorrei sapere se posso beneficiare dell’assegno di inclusione dal primo di gennaio 2024.
L’Assegno di inclusione spetta a chi lavora?
Gentile lettore, per rispondere ai suoi dubbi per prima cosa partiamo col dire che l’Assegno di inclusione è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, come nel Suo caso, a patto che il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio.
Di conseguenza, in sede di invio della domanda di Adi, dovrà segnalare all’Inps il contratto di lavoro già in essere, a mezzo del modello “Adi-Com ridotto”.
Al contrario, per tutte le variazioni delle condizioni occupazionali che si verificano in corso di erogazione della misura sarà necessario trasmettere all’Istituto il modello “Adi-Com Esteso”.
Assegno di inclusione agli stranieri: ecco cosa sapere
Secondariamente veniamo all’altro dubbio che si evince dalla sua richiesta. Per espressa previsione del Decreto – legge numero 48/2023 (articolo 2, comma 2, lettera a) il richiedente l’Assegno di inclusione può essere un cittadino di Paesi extra-Ue, a patto che sia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto alla prestazione è altresì riconosciuto al cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al D lgs 251/2007 ovvero dello status di apolide, a norma del DPR 572/92.
Il richiedente l’Adi, al momento della presentazione della domanda di sussidio, dev’essere altresì residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Come funziona e a chi spetta l’assegno di inclusione
Ora andiamo a spiegare cos’è e come funziona l’ADI e quali sono i requisiti (anche di reddito e ISEE) necessari per accedervi e per vedere chi ne ha diritto. L’Assegno di inclusione (in sigla Adi) è una misura introdotta dal Decreto – legge 4 maggio 2023 numero 48 (convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023 numero 85) a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Lo stesso D.L., all’articolo 1, definisce l’Adi come “una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”.
Per poter accedere all’Assegno di inclusione uno dei componenti il Suo nucleo familiare deve rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:
- Soggetti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 numero 159;
- Minorenne;
- Almeno sessanta anni di età;
- Situazione di svantaggio ed inserimento in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.
Per sapere quali categorie di soggetti possono essere considerati in condizioni di svantaggio è necessario far riferimento al D.M. numero 154/2023.
Secondo quanto previsto dal citato decreto, articolo 3, comma 7
“ai fini del riconoscimento della misura dell’Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria” (Circolare Inps 16 dicembre 2023 numero 105).
La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle Pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda di Adi.
Quali requisiti reddituali e patrimoniali servono
In aggiunta alle condizioni sopra citate, il Suo nucleo familiare, all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, dev’essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- Isee, in corso di validità, non superiore a 9.360,00 euro;
- Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6 mila euro annui, moltiplicata per l’apposita scala di equivalenza dell’Adi (la soglia passa a 7.560 euro annui in presenza di determinate condizioni del nucleo familiare);
- Valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150 mila euro, non eccedente i 30 mila euro;
- Valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 6.000 euro per i nuclei formati da un solo componente, 8.000 euro per i nuclei formati da due componenti, 10 mila euro per i nuclei formati da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
Per quanto riguarda il valore di riferimento della scala di equivalenza Adi è necessario che faccia riferimento alla Circolare Inps 16 dicembre 2023 numero 105, paragrafo 2.2.2.
Altri requisiti
Il Suo diritto all’Adi è infine subordinato ad una serie di altri requisiti, aggiuntivi a quelli sopra citati, riguardanti:
- Godimento di beni durevoli;
- Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive;
- Dimissioni volontarie;
- Obblighi formativi;
per i quali si rimanda alla citata Circolare Inps, paragrafi da 2.2.4 a 2.3.3.
E’ opportuno tuttavia precisare, con riguardo alle dimissioni, che non ha diritto all’Adi
“il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4” del Decreto – legge numero 48/2023 “risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92” (Circolare Inps numero 105/2023).
Come fare domanda di assegno di inclusione all’Inps
Dal 18 dicembre 2023 è possibile trasmettere le domande di accesso all’Assegno di inclusione, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa, le istanze possono essere trasmesse avvalendosi di:
- Istituti di Patronato;
- Centri di Assistenza Fiscale (CAF).