E’ in scadenza il 31 gennaio 2023 l’invio al Fisco dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid ovvero gli aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia a causa delle limitazioni nel corso del 2021. La data di fine gennaio è arrivata dopo diverse proroghe.
Con tale dichiarazione, le imprese attesteranno che l’importo complessivo dei sostegni economici ricevuti non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, c.d. Temporary Framework. Il riferimento è al regime sugli aiuti di Stato che l’Unione Europea ha adottato in considerazione della pandemia e delle accresciute necessità di sostegno economico avvertito da imprese e professionisti. Nell’apposita area dedicata all’autodichiarazione l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sull’autodichiarazione requisiti Temporary framework, ovvero le risposte ai quesiti più frequenti sulle modalità di compilazione del modello formulati da operatori e associazioni in vista della scadenza.
Aggiornamento: in data 16 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornano il modello di dichiarazione inserendo tra l’altro la casella di annullamento. Tutti i chiarimenti sul nuovo modello e su altri aspetti sono spiegati nelle apposite FAQ aggiornate al 4 gennaio 2023.
Autodichiarazione aiuti di stato 2022
I soggetti beneficiari degli aiuti Covid-19 (imprese e partite IVA), credito d’imposta, contributi a fondo perduto e altri incentivi, sono tenuti a presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate. Obbligo introdotto con l’art.1, comma 14 D.L. 41/2021, decreto Sostegni. Il decreto Mef 11 dicembre 2021 definisce ed elenca gli aiuti specifici oggetto di autodichiarazione.
Con l’autodichiarazione, si attesta che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”.
L’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione dovevano essere definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Qual è il modello di autodichiarazione aiuti di Stato da usare
L’Agenzia delle entrate il 27 aprile, ha adottato il provvedimento con il quale si definisce il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni. Lo stesso modello è cambiato poi dal 27 ottobre 2022 e poi il 16 gennaio 2023. In particolare con l’aggiornamento del 16 gennaio 2023 il modello di autodichiarazione è stato aggiornato con l’inserimento della casella di annullamento.
Come annullare una auto dichiarazione già inviata
L’annullamento potrà essere effettuato seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate:
- si dovrà presentare, entro la scadenza del 31 gennaio 2023, una dichiarazione con la spunta sull’apposita casella
- si potrà annullare la dichiarazione anche oltre il termine del 31 gennaio 2023, a patto che venga presentata entro 60 giorni dal pagamento una nuova dichiarazione.
Modello semplificato Dichiarazione Aiuti di Stato 2022
Fino al 26 ottobre, per gli aiuti indicati nel quadro A, sezione I, erano richieste varie informazioni quali ad esempio: il codice attività, il settore di appartenenza dell’impresa, il periodo ammissibile nonchè la sezione del Quadro Temporaneo nella quale rientrava l’aiuto ricevuto.
Indicando tutti questi dati, per quello specifico aiuti riportato nel quadro A sezione I, non è necessario compilare altresì il prospetto del quadro RS del modello Redditi riservato all’indicazione degli Aiuti di Stato (Rigo RS 401).
Detto ciò, con il provvedimento del 25 ottobre, l’Agenzia delle entrate semplifica le regole di compilazione dell’autodichiarazione.
In particolare, grazie alla nuova casella “ES” del frontespizio del modello, le imprese o chi per loro, possono evitare di compilare dettagliatamente il quadro A sezione I.
Infatti, barrando la suddetta casella, attestano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.
Nel provvedimento è specificato che sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A. Per tali aiuti, i contribuenti sono tenuti a compilare dettagliatamente i corrispondenti righi del quadro A, sezione I.
Attenzione, circa l’alternatività con il modello Redditi, se il quadro A è compilato in maniera dettagliata, allora, per gli stessi aiuti non sarà necessario compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022 (Rigo RS 401). In caso contrario ossia barratura della nuova casella ES, il prospetto “Aiuti di Stato” del modello Redditi, dovrà essere compilato. In tal modo, l’Agenzia delle entrate potrà registrare l’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Provvedimento del 25 ottobre 2022, modello semplificato e istruzioni di compilazione
Qui di seguito i link a tutto il materiale indicato:
Quando è obbligatoria la dichiarazione?
Pe molti aiuti di Stato, nelle singole istanze di richiesta era già stata prevista l’apposita sezione per dichiarare il rispetto dei massimali fissati a livello europeo.
Dunque, in tali casi, non è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva in esame.
Attenzione, la dichiarazione sarà necessario laddove il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In tale caso, sarà tenuto a dichiarare non solo:
- i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché
- quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata per quello specifico aiuto/sostegno richiesto.
La dichiarazione è sempre obbligatoria quando il beneficiario:
- ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Autodichiarazione Aiuti di Stato obbligatoria per chi non supera i limiti?
L’autodichiarazione degli Aiuti di Stato va presentata anche dall’impresa che non ha superato i limiti del “Temporary Framework”.
Il chiarimento arriva da una delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
Come funziona la restituzione volontaria degli aiuti oltre i massimali
Nella dichiarazione si dovranno indicare, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali. Importi che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.
La restituzione volontaria di quanto dovuto per superamento dei suddetti limiti, dovrà essere effettuato con modello F24. A breve, l’Agenzia delle entrate adotterà i codici tributo appositi.
Qual è la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato
L’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022 30 novembre 2022 31 gennaio 2023 (scadenza prorogata).
La trasmissione telematica può essere effettuata esclusivamente online tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa:
- direttamente dal contribuente oppure
- da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Dunque, anche tramite il proprio commercialista di fiducia.
Si ricorda in tal senso che a partire dal 27 ottobre si deve usare il nuovo modello semplificato di dichiarazione aiuti covid (aggiornato il 16 gennaio 2023). Come detto sopra per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022.
Proroga della scadenza del 30 novembre 2022
Con una lettera inviata al Ministro dell’Economia, a quello delle Imprese e del Made in Italy e al Viceministro dell’Economia, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto una proroga tecnica di almeno 15 giorni della scadenza per l’invio dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19, attualmente fissata al 30 novembre.
Questo perchè il sito internet rna.gov.it, nella cui sezione trasparenza sono contenute informazioni essenziali per la corretta compilazione dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19, è stato inaccessibile agli utenti per diversi giorni.
Aggiorneremo questa guida in caso di proroga ufficiale della scadenza.
FAQ Autodichiarazione requisiti Temporary framework
Di seguito l’elenco degli argomenti delle FAQ, le risposte alle domande più frequenti sull’Autodichiarazione requisiti Temporary framework.
- Conferimento d’azienda dell’impresa individuale – NEW
- Altri aiuti del quadro A (sezione II) – NEW
- Calcolo interessi da recupero – NEW
- Modalità con cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi – NEW
- Allocazione aiuti
- Possibilità di allocare l’intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12
- Riversamento degli splafonamenti
- Presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA “cessata”
- Dichiarazione sostitutiva già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso ad aiuti COVID
- Rilevazioni in RNA: credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
- Autodichiarazione correttiva in caso di errori
- Mancata compilazione del prospetto aiuti di Stato nei modelli REDDITI 2021
- Regolarizzazione prospetto aiuti di Stato nei modelli REDDITI 2021 con l’autodichiarazione
- Rilevazioni in RNA: benefici indicati nel quadro RS dei modelli REDDITI 2021
- Autodichiarazione correttiva in forma «semplificata»
- Dimensione di impresa nel frontespizio dell’autocertificazione
- Autodichiarazione e agevolazioni IMU
- Compilazione autodichiarazione per le imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica anche nel caso in cui non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime ombrello
- Omessa presentazione per impresa che non ha superato i limiti
- Criteri in base ai quali riferire ciascun “altro aiuto” ai massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e splafonamento altri aiuti
- Identificazione dei limiti TF aiuto consistente in esonero dal versamento IRAP
- Identificazione dei limiti TF aiuto consistente in esonero dal versamento IRAP per i soggetti che hanno rinunciato alla fruizione piena del beneficio
- Coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di fruizione/messa a disposizione dell’aiuto degli aiuti di cui al regime ombrello
- Compilazione dell’Autodichiarazione nel caso di superamento dei massimali
- Aiuti da ricomprendere all’interno della Sezione 3.12
- Effetti derivanti da operazioni di riorganizzazione
- Determinazione della perdita del fatturato per accedere alla Sezione 3.12
- Bonus affitti: momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario
- Identificazione limite della Sezione 3.1 per gli aiuti fruiti dalle imprese dopo la sesta modifica del TF [8 novembre 2021, C(2021) 8442]
- Imputazione degli aiuti di stato corrisposti a soggetti che svolgono diverse attività