Con la recente circolare n° 33 del 31 dicembre 2021, la Ragioneria Generale dello Stato, RGS, è tornata nuovamente sulle possibilità di cumulo tra misure che operano all’interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR e altri incentivi statali.
E’ ammesso il cumulo? Cosa si intende per doppio finanziamento? Ebbene, a tali domande ha risposto l’RGS. I chiarimenti si estendono anche alla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR che ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione. Si tratta di alcuni crediti d’imposta.
Agevolazioni PNRR: sì al cumulo con altri incentivi, no al doppio finanziamento
Iniziamo subito con un passaggio cruciale: il doppio finanziamento non è mai ammesso.
Cosa si intende per doppio finanziamento?
La circolare n° 33 precisa che:
il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.
Doppio finanziamento e cumulo sono concetti ben separati tra loro.
Infatti, per cumulo si intende il ricorso a più forme di intervento/sostegno pubblico per sostenere lo stesso progetto di investimento.
Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241. Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).
Un esempio pratico
La RGS fa un esempio pratico per meglio chiarire i concetti sopra esposti. Come vedremo, il cumulo è ammesso, ma, come già ribadito anche dall’Agenzia delle entrate per alcuni incentivi ( ad esempio cumulo bonus beni strumentali e bonus sud), le agevolazioni cumulate non possono superare il costo dell’investimento.
Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti. Purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo (Fonte circolare 33). In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte. Già comporterebbe il c.d. “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.
Dunque si al cumulo tra le varie misure agevolative, verificando di vota in volta:
- cosa prevedono le singole norme di cui alle misure agevolative e le norme in ambito UE,
- anche in materia di aiuti di Stato.
Ulteriori chiarimenti
I chiarimenti fin qui analizzati si applicano anche ad una specifica misura del PNRR della quale si fa menzione nella circolare.
Il riferimento è alla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR. Misura che ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:
- beni capitali;
- ricerca, sviluppo e innovazione;
- attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
Anche per tale misura valgono le suddette indicazioni per cumulo e doppio finanziamento.