Il verbale di conciliazione sottoscritto da un lavoratore in sede sindacale è annullabile per vizio del consenso, ossia se è stato accettato sulla base di false o informazioni fornite dall’azienda o su circostanze dalla stessa nascoste al lavoratore.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 8260/2017 con la quale, la Suprema Corte riconosce la condotta della società datrice come una condotta idonea a trarre in inganno il lavoratore e ad indurre quest’ultimo a sottoscrivere la conciliazione.
Il fatto
Il caso ha riguardato un lavoratore con qualifica di quadro e mansioni di responsabile della produttività relativa agli acquisti che, in merito ad una procedura di riduzione del personale avviata dall’azienda, accettava firmando un verbale di conciliazione, il licenziamento o meglio, l’esodo volontario, sulla base di un documento presentato dall’azienda stessa con il quale si andavano a sopprimere 21 posti di lavoro tra i quali, anche quello del lavoratore in questione. Tuttavia l’azienda dopo qualche tempo, procedeva ad assumere un nuovo lavoratore per ricoprire la stessa posizione e le stesse mansioni dell’esodato.
Verbale di conciliazione annullabile anche per “silenzio malizioso”
Per la Cassazione, richiamando giurisprudenza costante in tema, “anche una condotta di silenzio malizioso è idonea ad integrare raggiro”. Infatti, si legge nella sentenza “il silenzio, serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, costituisce, per l’ordinamento penale, elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Cass. pen. 18 giugno 2015, n. 28791)”
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Anche nei contratti di lavoro, “il silenzio di una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, qualora l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus, integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c. (Cass. 17 maggio 2012, n. 7751).
E’ ovvio proseguono gli Ermellini che “gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, debbano essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilirne l’idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza, non potendo l’affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza”.
Cosa che è avvenuta nel caso di specie; pertanto la Cassazione cassa la precedente sentenza e rinvia ad altro giudice per la definizione del processo.