La Cassazione, con sentenza nr. 24260 dello scorso 28 ottobre, dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore che, dopo essere stato trasferito senza alcuna motivazione dall’azienda datrice ( benchè richiesta dal lavoratore), non si presenta nella nuova sede lavorativa.
Il caso ha riguardato una lavoratrice, dipendente di una azienda appaltatrice di pulizie, trasferita a seguito di problematiche insorte tra la lavoratrice stessa e l’azienda, presso altri due appalti, fermo restando l’orario contrattuale previsto in 5,30 ore lavorative.
La lavoratrice aveva chiesto i motivi del provvedimento di trasferimento e, non si era presentata presso i due appalti ai quali era stata destinata.
Il Tribunale di primo grado, accoglieva il ricorso della lavoratrice dichiarando illegittimo il licenziamento. Non dello stesso avviso la Corte di Appello che, rigettava integralmente la domanda originaria della lavoratrice, che, quindi, ricorreva in Cassazione.
Nel corso del giudizio, secondo la successione cronologica della corrispondenza tra le parti, è emerso che l’azienda datrice ha violato il termine di 7 giorni di cui all’art. 2 L. 604/66 (norme sul licenziamento individuale). La lavoratrice, infatti, con lettera del 23 aprile 2003, reiterata anche nel mese di maggio (il 5 maggio 2003), aveva chiesto i motivi del provvedimento di trasferimento; l’azienda datrice, aveva risposto solo il successivo 9 maggio.
Secondo gli Ermellini, rifacendosi a ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova”.
Pertanto, continuano i Giudici, “l’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta – dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento (Cass. n. 8628 del 2004, n. 1912 del 1998)”.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, “in ragione della applicazione analogica della richiamata disciplina in tema di licenziamento, ove accertata la inosservanza del termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, il trasferimento dall’appalto deve considerarsi illegittimo” e, di conseguenza, “deve essere riesaminata, alla luce di tale accertamento, anche la condotta della lavoratrice”.