La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di ex legge 104 del 92, in particolare sul divieto di trasferimento del lavoratore con Legge 104.
Con la sentenza n. 24015/2017, la Cassazione ha affermato un ulteriore principio in merito al trasferimento del lavoratore con Legge 104, rafforzativo della sua posizione particolare.
Trasferimento del lavoratore con Legge 104, caso e diritto
Il caso ha riguardato il ricorso di un lavoratore, il quale si era visto licenziare a seguito di un suo rifiuto ad essere trasferito in altra sede aziendale, seppur questa nuova unità era distante pochi chilometri dalla precedente e comunque entro lo stesso Comune.
Sia il Tribunale di primo grado, che la Corte d’Appello avevano rigettato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento. Per entrambe le corti il ricorso era inammissibile in quanto il trasferimento era legittimo anche se il lavoratore era in possesso dei requisiti di cui alla Legge 104, in quanto il trasferimento aveva le caratteristiche elencate poco sopra.
Conclusioni della Cassazione
Il licenziamento intimato al lavoratore è invece illegittimo per la Cassazione, in quanto viziato da un Trasferimento del lavoratore con Legge 104 illegittimo.
Il principio enunciato nella sentenza è che il dipendente che assiste un proprio familiare usufruendo dei permessi ex legge n. 104/1992 non può essere trasferito da una unità produttiva in quanto il dato dirimente, pur se l’unità produttiva resta la stessa, è rappresentato dal mutamento geografico del luogo della prestazione lavorativa.
In sostanza per la Cassazione il lavoratore che usufruisce dei permessi della legge 104, ha il diritto di scegliere la propria sede di lavoro. La sede scelta sarà solitamente la più vicina al domicilio del disabile da lui assistito.
Inoltre il lavoratore di cui sopra non può essere trasferito in un’altra sede dell’azienda senza che abbia dato il proprio consenso. Lo stesso principio vale anche se il trasferimento non comporta lo spostamento ad una nuova unità produttiva o si realizza nell’ambito dello stesso Comune.
L’unica via che può intraprendere il datore di lavoro per obbligare il lavoratore al trasferimento, sono le comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative. Per cui il datore di lavoro dovrà dimostrare che tali ragioni possono essere soddisfatte solo con il trasferimento del lavoratore in questione. Il trasferimento infine potrà avvenire in caso comprovato di incompatibilità ambientale del dipendente o per la definitiva soppressione del posto di lavoro.
Sentenza Cassazione 24015 del 12-10-2017
Sentenza Cassazione 24015 del 12-10-2017 (563,6 KiB, 1.108 hits)