I tirocini, come è noto, consistono in un periodo di orientamento e di formazione, effettuato in un ambito lavorativo e mirato all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per sua natura, qualsiasi tirocinio non costituisce mai un rapporto di lavoro e dunque non comporta il versamento di uno stipendio o il pagamento di contributi.
Ebbene proprio in riferimento a questi periodi di formazione ‘sul campo’ ha risalto una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 70 del 14 febbraio pubblicata nella GU del 14 aprile scorso, che ha di fatto dichiarato l’incostituzionalità delle norme che renderebbero i tirocini extracurriculari fruibili soltanto da parte di soggetti in difficoltà o a rischio di inclusione.
In buona sostanza, si tratta di una bocciatura di uno degli articoli di cui alla legge di Bilancio dello scorso anno – contro cui la Regione Veneto aveva fatto ricorso. Vediamo più da vicino.
Tirocini solo per persone in difficoltà, la Consulta ha bocciato i vincoli: i dettagli
Nessuna stretta sui tirocini, dato che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità delle norme in tema di stage o tirocini extracurriculari di cui alla legge di Bilancio 2022, frutto dell’attività del precedente Governo Draghi.
Ricordiamo in estrema sintesi che detti tirocini sono finalizzati all’ottenimento di competenze professionali e all’inserimento / reinserimento lavorativo e, in particolare, si collocano al di fuori del sistema scolastico – universitario, essendo appunto ‘extracurriculari’.
Ebbene, come accennato all’inizio, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Veneto, con la conseguenza di annullare la proposta del passato Esecutivo – comunque mai concretizzatasi e rimasta ‘sulla carta’ – di riservare i tirocini extracurriculari ai soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale.
Leggi anche: Tirocinio fraudolento, il datore non può fare ricorso: i chiarimenti in una nota INL
Bersaglio della sentenza della Corte Costituzionale è il comma 721 della legge di Bilancio 2022, nel quale si demandava ad un accordo ad hoc tra Governo e Regioni l’individuazione di nuove linee guida proprio in tema di tirocini extracurriculari.
In particolare, il citato comma indicava però la volontà di circoscrivere l’applicazione dei tirocini alle persone con difficoltà di inclusione sociale. Proprio questo è stato alla base dell’impugnazione da parte della Regione Veneto.
Il punto è che se davvero questa prescrizione fosse stata attuata, i tirocini extracurricolari si sarebbero ridotti di circa il 90-95%. Una percentuale inaccettabile specialmente per le Regioni che, negli ultimi anni, hanno fatto maggior affidamento sui tirocini extracurriculari. E proprio il Veneto, infatti, è una regione da tempo assai attiva sul fronte dell’attuazione delle politiche attive per il lavoro tramite questa tipologia di stage.
Formazione professionale e tirocini competenza delle Regioni
La sentenza della Corte è frutto di quanto segnalato dalla Regione Veneto con ricorso ad hoc. Si faceva infatti notare un’indebita invasione di competenza legislativa regionale in campo di formazione professionale e, per questo, la Consulta ha scelto di dichiarare l’incostituzionalità del citato comma per questioni di competenza.
In altre parole, questo vuol dire che quanto indicato nella legge di Bilancio 2022 non è incostituzionale in riferimento ad altri articoli della Costituzione, ma semplicemente perché le regole sul funzionamento dei tirocini extracurriculari fanno parte della competenza residuale delle Regioni (l’“istruzione e formazione professionale”). Ecco perché soltanto questi enti possono e debbono occuparsi delle norme sui tirocini, senza alcuna forma di ingerenza da parte del Governo – ma anzi con un ruolo esclusivo del legislatore regionale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale presso la Corte Costituzionale, l’avvocatura dello Stato (che difende lo Stato) sostenne invece che la regola impugnata, nel demandare – come detto sopra – a un accordo con le regioni la definizione delle nuove linee guida, semplicemente ribadiva una sorta di prassi collaborativa.
Discrezionalità piena del legislatore regionale
La difesa erariale non ha però funzionato ed, infatti, ribadiamo che la Consulta – con la citata sentenza n. 70 del 23 febbraio (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 aprile) – ha evidenziato un’indebita invasione della competenza legislativa regionale residuale in tema di ‘formazione professionale’ – appunto i tirocini extracurriculari.
E se è vero che il contestato comma 721 della legge di Bilancio 2022 riconosceva la competenza regionale, chiedendo non a caso alla Conferenza Stato-Regioni di riunirsi e deliberare, tuttavia al contempo indicava già a priori ciò che le Regioni avrebbero dovuto decidere. In altre parole il problema era che il comma andava a “blindare” la disciplina – riducendo in modo eccessivo i margini di discrezionalità del legislatore regionale. Il riferimento ovviamente va alla restrizione della platea dei destinatari dei tirocini extracurriculari ai meri soggetti con difficoltà di inclusione sociale.
Ecco perché la Regione Veneto ha fatto ricorso, poi accolto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 70/2023, che sottolinea che i tirocini devono rimanere un’opportunità fruibile da parte di tutti i soggetti, proprio come previsto dalla legge attuale.
Leggi anche: NASpI, nuovo servizio per fare la domanda di disoccupazione online. Ecco cosa cambia