Bisogna pagare le tasse sulle mance? Le mance sono tassabili, ovvero costituiscono reddito da lavoro dipendente e quindi imponibile fiscale ai fini del TUIR? Quasi tutti nella vita abbiamo lasciato la mancia ad un cameriere o al fattorino, al momento di andare via da un ristorante o da un bar, dopo la consumazione o dopo una consegna. Ebbene, proprio sulla cd. mancia vi è una recentissima sentenza della Cassazione – la n. 26512 – depositata ieri giovedì 30 settembre, che fa finalmente luce su questa elargizione, dal punto di vista fiscale.
Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che le mance incassate per il tramite della propria prestazione lavorativa, vanno tassate; ovvero sono riconducibili a reddito da lavoro dipendente.
La sentenza del giudice di legittimità non è stata ancora pubblicata, ma è stata citata dal noto quotidiano economico Il Sole 24 Ore per la sua indubbia rilevanza nei rapporti tra cliente e prestatore di lavoro. Vediamo allora qualche dettaglio in proposito.
Tasse sulle mance: il contesto di riferimento
Prima di parlare di tasse sulle mance, spendiamo qualche parola su questa somma di denaro. La mancia consiste in una somma che è elargita, oltre a quanto spettante, come ricompensa per il servizio prestato. E’ un’erogazione liberale usata soprattutto nell’ambito della ristorazione e facchinaggio.
L’origine della cd. mancia deriva dal francese manche, ossia manica, ed è da rimarcare che l’abitudine si diffuse in tempi nei quali la servitù non incassava stipendio; ma soltanto vitto, alloggio e un vestito nuovo da far durare per dodici mesi. Le maniche del vestito, com’è ovvio, erano le prime a consumarsi per l’usura: ecco perché il padrone versava al servo una “mancia” per consentirgli di acquistare le maniche di ricambio. Ma è pur vero che secondo alcuni l’origine della mancia sarebbe ancora più antica, e da far risalire agli antichi romani.
Oggi diffusa nel mondo, le abitudini in fatto di mancia cambiano in base al Paese. Infatti, in paese come gli USA e il Canada è praticamente obbligatoria nella prassi; in altri paesi come il Giappone è invece un’offesa, in ragione del fatto che il buon servizio è semplicemente un dovere. Insomma, nel paese del sol levante, il cameriere non si aspetta mai un ‘bonus’ per il lavoro svolto.
In Europa, Italia compresa, concedere la mancia è a libera scelta dei clienti. Per quanto riguarda il nostro paese equivale a una esigua percentuale del conto del ristorante o dell’hotel, per il facchino, per il cameriere, o per il personale di pulizia.
Mance tassabili: ecco il motivo individuato dalla Corte
Abbiamo all’inizio accennato che con una sentenza del 30 settembre, la Corte di Cassazione ha sancito che debbono essere versate le tasse sulle mance incassate con la propria prestazione lavorativa. In particolare, il provvedimento ha l’utilità di chiarire una volta per tutte, che le mance sono da considerarsi parte del reddito da lavoro dipendente, sia a scopi fiscali che a fini contributivi.
Nel redigere la sentenza, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva fatto ricorso contro un dipendente di un hotel di lusso della Costa Smeralda, in Sardegna, il quale in un anno era riuscito ad incassare la bellezza di 84mila euro solo in mance erogate dai facoltosi clienti.
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Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, il totale delle mance ottenute dal dipendente costituiva reddito da lavoro dipendente non dichiarato. In un primo tempo, tuttavia, la Commissione tributaria regionale, cui si era rivolto il contribuente in difesa della sua posizione, aveva però accolto la tesi del lavoratore subordinato. Ciò sulla scorta dell’affermazione per cui le mance erano giunte dai clienti e dalla libera volontà di questi ultimi. Senza cioè il ‘passaggio intermedio’ del datore di lavoro.
Cassazione: le mance rientrano fra i redditi da lavoro dipendente
La controversia, giunta infine in Cassazione, alla fine ha premiato l’Agenzia delle Entrate e la sue richieste in merito alle tasse sulle mance. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che in base all’art. 51 TUIR, il concetto di reddito da lavoro dipendente non attiene soltanto alla retribuzione versata dal datore di lavoro; ma include altresì anche tutte le (eventuali) somme incassate, nell’ambito del rapporto di lavoro. Ecco allora il rilievo delle mance, le quali debbono considerarsi di fatto tassabili.
In altre parole, le erogazioni liberali dirette al lavoratore dipendente, per quanto svolto al livello di prestazione lavorativa, fanno parte dell’ampio concetto di reddito. Ne consegue che hanno rilievo a fini fiscali, come opportunamente segnalato dalla Cassazione.