Sospensione del Reddito di cittadinanza in caso di misura cautelare: tutti hanno già sentito parlare del RdC, ossia la discussa misura “di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale“, così come indicato nell’art. 1 del decreto n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti proprio in materia di reddito di cittadinanza.
Confermato dalla legge di Bilancio 2021, il RdC è un contributo economico , versato ai cittadini attraverso il meccanismo della Carta Reddito di Cittadinanza. Il cittadino percettore può infatti contare su una carta prepagata su cui, per ciascun mese, è caricato il denaro che il destinatario del sussidio può utilizzare per effettuare pagamenti e compiere acquisti.
Detta misura a garanzia del diritto al lavoro e della libera scelta di esso, è stata parte di una recente e significativa sentenza della Corte Costituzionale, nella quale – in estrema sintesi – è stato stabilito che è assolutamente legittima la sospensione di questo sussidio, laddove il beneficiario sia, in un secondo tempo, sottoposto ad una misura cautelare personale. Ciò perchè, in buona sostanza, verrebbe meno uno dei requisiti di legge, che consentono l’assegnazione del beneficio. Vediamo un po’ più nel dettaglio i contenuti della interessante decisione della Corte Costituzionale.
Reddito di cittadinanza: la misura cautelare impedisce di intascare il sussidio
In sintesi, secondo il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale, si deve concludere che è legittima la sospensione dell’assegno nelle circostanze nelle quali è applicata una misura cautelare personale. E’ infatti il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 126 depositata il 21 giugno 2021. Più nel dettaglio, la finalità assistenziale, legata ad un percorso formativo e d’inclusione lavorativa del disoccupato percettore del sussidio; determina la presenza di specifici obblighi di condotta, la cui violazione fa scattare l’estromissione dal RdC stesso. Il fatto che sia disposta una misura cautelare personale implica una di queste violazioni.
In altre parole, non è da ritenersi incostituzionale la regola del decreto che ha previsto il reddito di cittadinanza e che ha introdotto la sospensione della misura di assistenza a chi non ha lavoro, se il destinatario è sottoposto a una misura cautelare. Questo provvedimento non è da ritenersi afflittivo o punitivo. Anzi, il RdC non impedisce la possibilità di domandare ed ottenere altre forme di aiuto.
Sostanzialmente, la Consulta non fa altro che confermare che la sospensione della misura scatta perché non è rispettato uno dei requisiti che il legislatore ha fissato per ottenere il contributo economico. Detto requisito deve permanere dalla data della domanda e per tutto il periodo in cui il sussidio viene incassato.
La sentenza della Consulta prende le mosse da un caso concreto
La citata pronuncia ha tratto origine da una questione sollevata da un magistrato, poi considerata infondata; che aveva individuato aspetti punitivi e afflittivi nella sospensione del reddito di cittadinanza. Come tali, insomma, opposti ai principi di cui alla Costituzione italiana.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo aveva infatti sollevato questione di legittimità costituzionale per una possibile violazione di alcuni articoli della Carta Costituzionale, del testo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e di quello della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE). Nel mirino l’art. 7-ter, comma 1, del D.L n. 4 del 2019 che include “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modifiche. In particolare, il giudice aveva rilevato una possibile violazione del principio di ragionevolezza, vero e proprio pilastro della Costituzione.
Secondo il GIP del Tribunale di Palermo, la sospensione ha carattere afflittivo e punitivo
Nella parte che qui interessa, il citato giudice aveva contestato la sospensione del reddito di cittadinanza in ipotesi di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un cittadino percettore, a seguito di convalida dell’arresto o del fermo.
Secondo il GIP del Tribunale siciliano la sospensione del reddito di cittadinanza, che scatta a seguito di una misura cautelare, avrebbe un carattere afflittivo. La ragione della questione di legittimità costituzionale si è dunque legata alla considerazione per cui il reddito di cittadinanza consiste in un beneficio di natura assistenziale; il quale mira a soddisfare le esigenze basilari del percettore e del suo nucleo familiare.
Ecco perchè per il magistrato che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sospendere il sussidio per una misura cautelare avrebbe solo una finalità punitiva e perciò ingiustificata. Inoltre, anche in ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione del RdC, è stato fatto notare che gli arretrati sono comunque persi. Ma la decisione della Consulta è stata di segno opposto.
Sospensione del Reddito di cittadinanza in caso di misura cautelare: per la Consulta è legittima
Come sopra anticipato, la Corte Costituzionale, peraltro in sintonia con l’orientamento già espresso sul punto dall’Avvocatura dello Stato, ha rigettato il ricorso del giudice per le indagini preliminari. Infatti, le questioni sollevate sono, ad avviso della Corte, del tutto infondate.
La Consulta non ha mancato di rimarcare che il reddito di cittadinanza consiste in una misura di politica attiva del lavoro; di contrasto alla povertà; alla disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale. L’assegnazione di detto sussidio è però legata al possesso di alcuni requisiti personali; reddituali e patrimoniali che devono esservi dalla data della domanda e per tutto il periodo in cui il RdC è versato dallo Stato.
A questi requisiti, si aggiungono alcuni obblighi specifici: in sintesi, il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare; né essere stato condannato in via definitiva nei dieci anni anteriori alla richiesta per alcuni reati. Se anche uno solo di questi requisiti e obblighi non è rispettato, sussistono gli estremi per disporre la sospensione del reddito di cittadinanza.
Il possesso del requisito di onorabilità è essenziale per l’assegnazione del sussidio
Nella sentenza della Consulta è infatti rilevato che “il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza – la mancata soggezione a misure cautelari personali – che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell’erogazione del beneficio economico. Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici“.
Concludendo, non è dunque incostituzionale il testo del decreto che ha previsto il reddito di cittadinanza; nella parte in cui dispone la sospensione della misura se un soggetto è sottoposto a una misura cautelare personale. Infatti questo provvedimento non ha carattere sanzionatorio o afflittivo. E il reddito di cittadinanza non impedisce infatti la possibilità di chiedere altre forme di aiuto, che possono essere concesse anche in ipotesi di applicazione di una misura cautelare personale.