Si può svolgere un altro lavoro durante la malattia? La Cassazione è tornata a decidere nuovamente in tema di secondo lavoro durante la malattia, andando ad aggiungere una nuova sentenza alla già cospicua giurisprudenza in materia.
Nel caso particolare la suprema Corte, ha ribadito il suo sì allo svolgimento di un altro lavoro durante la malattia, ma a determinate condizioni.
Ecco cosa dice la Cassazione, con Sentenza 21667/2017 disponibile a fondo articolo.
Si può svolgere un altro lavoro durante la malattia? Caso e diritto
Prima di commentare la Sentenza ricordiamo in breve perchè il lavoratore non dovrebbe allontanarsi dal proprio domicilio durante la malattia. Come ben sappiamo il lavoratore assente per malattia non può muoversi liberamente durante la giornata, in quanto sottoposto a possibili controlli da parte del medico dell’INPS durante gli orari di visita fiscale.
Inoltre il lavoratore non dovrebbe fare altre attività per non compromettere il suo pieno recupero e quindi non posticipare inutilmente il suo rientro al lavoro. Di conseguenza non potrebbe svolgere altre attività sia di lavoro che ricreative, che contrastino con il suo regolare
Il caso riguarda la controversia insorta tra un’azienda e un proprio lavoro dipendente, il quale era stato licenziato dal proprio datore di lavoro poiché sorpreso a svolgere, durante un periodo di assenza dal lavoro per infortunio, un’attività definita dal datore, incompatibile con “l’infermità riportata”.
Il lavoratore, un autotrasportatore, era stato soggetto ad attività investigative, dal quale erano emerse prove (anche fotografiche) in base alle quali l’azienda aveva presunto che lo stesso svolgeva un altro lavoro durante la malattia, in quanto aiutava il figlio nella gestione della sua attività commerciale.
Conferma del licenziamento da parte del Giudice del lavoro
In prima istanza il Tribunale di primo grado confermava il licenziamento, ritenendo legittima l’azione disciplinare inflitta dal datore di lavoro.
In appello tuttavia, a seguito del ricorso del lavoratore, la corte di secondo grado ribaltava la sentenza del tribunale, proprio in virtù delle prove fornite.
Dalle foto infatti si poteva vedere il lavoratore che si recava in auto presso un’attività commerciale, si vedeva lo stesso con in mano un sacchetto della spesa riempito per 1/5, oppure mentre era intento a spostare piccole piantine o mentre abbassava la saracinesca del negozio mediante un dispositivo elettronico.
Evidentemente si trattava di attività non “in contrasto con l’infortunio denunciato”, vizio in base al quale il lavoratore era stato licenziato.
Le conclusioni della Cassazione
In linea di principio per la Cassazione è legittima la decisione della Corte d’Appello, ovvero si può svolgere un altro lavoro durante la malattia, oneroso o gratuito, a patto che:
- l’attività non faccia presumere l’inesistenza della malattia;
- il secondo lavoro non deve pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona
fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sè sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.Inoltre, l’espletamento di attività extra lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare; non solo se da tale comportamento derivi un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro. Ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (v. Cass., n. 16465 del 2015). Con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato (citata Cass., n. 24812 del 2016).
Sentenza Cassazione 21667/2017
Alleghiamo infine il testo completo della sentenza della Cassazione in oggetto.
Cassazione Sentenza 21667-2017 (610,3 KiB, 809 hits)