Rubare sul posto di lavoro equivale a licenziamento per giusta causa? Non sempre. In tali casi, infatti, bisogna verificare sempre qual è il valore del furto che il datore di lavoro ha subito. Quindi, risulta assolutamente illegittimo e sproporzionato, ad esempio, il licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un lavoratore che abbia commesso piccoli furti di materiale di scarto. A maggior ragione se il comportamento del dipendente è stato sempre tollerato dall’azienda, e quindi divenuto una prassi aziendale.
A tanto è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1634/2019. Ecco cosa hanno detto nello specifico i giudici nella sentenza.
Furto in azienda: la vicenda
La vicenda trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente, al quale era stata contestata l’asportazione di cinque lampadine da proiettori da installare sulla propria autovettura, nascoste nella tasca. Il lavoratore, impugna la decisione del datore di lavoro e decide di ricorrere per vie legali. In prima battuta, i giudici del Tribunale di Nola hanno rigettato il ricorso del lavoratore, che trova però giustizia in Corte d’Appello, la quale riforma la precedente pronuncia.
I giudici partonopei hanno dichiarato il licenziamento assolutamente illegittimo. Di conseguenza è scattata la condanna della società a riprendere con sé il lavoratore e quindi reintegrarlo sul posto di lavoro. Inoltre, i giudici hanno previsto il pagamento, in favore del dipendente licenziato, delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino alla data della reintegra. Oltre a tutte le retribuzioni, si condannava il datore di lavoro anche al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
La parte datoriale impugna la sentenza e ricorre in Cassazione.
Rubare sul posto di lavoro: la sentenza
La Suprema Corte conferma la pronuncia di secondo grado e dà ragione al lavoratore, confermando l’illegittimità del licenziamento. Gli ermellini giungono a tale conclusione dopo le dichiarazioni del teste, il quale confermava che l’operazione di smontaggio dei proiettori e di prelevamento delle lampadine per il successivo assemblaggio di pezzi, integrava un’operazione quanto meno tollerata dall’azienda e non avvertita come illecita. Ciò ha avuto primaria rilevanza nel giudizio di proporzionalità della sanzione.
Infatti, il licenziamento doveva essere rapportato in proporzione alla violazione commessa. Nel caso di specie, la condotta non era intesa all’appropriazione delle lampadine, quanto, piuttosto, all’intento di procedere ad un loro successivo assemblaggio. Inoltre, i beni sottratti erano di modico valore e la relativa sottrazione aveva cagionato un danno irrilevante all’azienda.
A supportare la tesi dei giudici, si richiama l’elencazione delle infrazioni, a titolo esemplificativo, previsti dalla contrattazione collettiva. Il CCNL applicato al lavoratore prevede che i fatti dovessero essere sempre valutati alla luce del parametro del nocumento morale e materiale patito dal datore di lavoro.
In definitiva, ai fini della valutazione della condotta idonea a fondare il licenziamento in tronco senza preavviso deve essere data importanza innanzitutto alla valutazione dei fatti alla luce di un criterio di proporzionalità.
Tale principio prevede che la gravità del comportamento del dipendente deve essere riconsiderata alla luce delle testimonianze. Infatti, il teste affermava che il fatto di impossessarsi di taluni materiali di scarto fosse prassi invalsa tra i lavoratori che, in quanto tollerata dal datore di lavoro, non poteva essere percepita dai medesimi come illegittima.
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