I giudici della Suprema Corte hanno affermato che il diritto di riscatto del corso di laurea decade una volta trascorsi dieci anni dalla domanda amministrativa. Quindi anche in tale fattispecie si applica il termine decadenziale di 10 anni previsto dall’art. 47 del Dpr n. 639/1970.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Civile, Sentenza n. 20924/2018, che nega la richiesta di riscatto della laurea a un lavoratore che a distanza di 26 anni dall’istanza amministrativa chiede all’INPS di quantificare l’onere da versare alle casse dell’Istituto per godere del vantaggio previdenziale.
Riscatto corso di laurea, il diritto decade dopo 10 anni
La vicenda riguarda la richiesta di riscatto degli anni di laurea da parte di un lavoratore. L’INPS ha rifiutato la domanda ritenendo che fossero ormai prescritti i termini per l’esercizio di tale diritto. La questione approda al Tribunale di Roma il quale dà ragione all’Istituto previdenziale; chiarendo che erano ormai decaduti i termini per avvalersi del riscatto di laurea così come stabilito dall’art. 47 del Dpr n. 639/1970. Il ricorrente, infatti, aveva depositato il ricorso giudiziario ben 26 anni dopo l’istanza amministrativa.
Il lavoratore impugna la sentenza di primo grado e ricorre alla Corte di Appello, la quale ha riformato la pronuncia del Tribunale. I Giudice di secondo grado hanno condannato l’INPS a comunicare al lavoratore l’ammontare della riserva matematica riferita alla domanda di riscatto e assegnarli un termine ben preciso per adempiere all’onere di riscatto.
La Corte di Appello ha giudicato del tutto inapplicabile il termine decennale di decadenza di cui al Decreto su menzionato; questo poiché il riferimento vale solamente per le prestazioni previdenziali. Inoltre, non poteva ritenersi operante il diverso termine di decadenza di 60 giorni, in quanto l’INPS non aveva prodotto la raccomandata, col relativo avviso di ricevimento, contenente la comunicazione del provvedimenti di accoglimento dell’istanza di riscatto.
Il ricorso dell’INPS
Avverso la sentenza di secondo grado ricorre l’Istituto previdenziale, ritenendo che:
- la domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali, per cui non vi è ragione di escludere la predetta causa di decadenza che, nel caso di specie, decorreva dalla data della domanda amministrativa;
- è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 2-novies della L. n. 114/1974. L’INPS contesta la parte dell’impugnata decisione in cui si afferma che non poteva eccepire l’inosservanza della controporta del termine perentorio essenziale di 60 giorni previsto per la prosecuzione della procedura di riscatto, in quanto non aveva prodotto la documentazione comprovante la decorrenza di tale termine.
Riscatto laurea INPS: la sentenza n. 20924/2018
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo principale dell’INPS fondato. Già in una precedente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 15521 dell’11.06.2008) si stabiliva che la domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati. Pertanto – secondo la pronuncia del 2008 – ad essa è applicabile il termine di decadenza di cui all’art. 47 del Dpr n. 639/1970.
Ne deriva che in questo caso specifico si è verificata la decadenza avanzata dall’INPS, dal momento che, a fronte della domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, che non era stata poi definita, l’assicurato propose il ricorso per l’accertamento di tale diritto in sede giurisdizionale in data successiva, cioè ampiamente dopo la scadenza del termine decadenziale di dieci anni previsto dalla citata norma.
In merito all’inosservanza della controporte del termine perentorio essenziale di 60 giorni previsto per la prosecuzione della procedura di riscatto, l’INPS non aveva necessità di provare l’avvenuta conoscenza da parte del lavoratore della comunicazione con la quale venivano illustrate le modalità di pagamento dell’onere. Infatti, presso il domicilio dell’assicurato era arrivata la comunicazione di accoglimento della sua domanda di riscatto.
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