La Corte di Cassazione, con sentenza numero 17238 del 22 agosto 2016 riconosce il diritto al risarcimento danni al lavoratore esistenziale e da usura psicofisica conseguente al mancato godimento dei riposi compensativi previsti dal CCNL.
Il caso ha riguardato un dirigente medico che chiedeva il risarcimento dei danni da usura psicofisica, morale ed esistenziale per aver prestato servizio in 135 giorni festivi nel periodo luglio 1998 – dicembre 2004 senza godere di alcun riposo compensativo e di avere svolto, nell’arco di ogni anno di servizio, una media di 240 turni di pronta disponibilità in giorni feriali, per un numero di giorni nettamente superiori a quelli contrattualmente previsti.
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni al lavoratore, condannava l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento “al pagamento della somma di curo 26.075,51 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al dicembre 2011, previo espletamento di CTU volta a determinare, con riferimento al periodo luglio 1998 dicembre 2001, l’importo spettante all’appellante mediante il calcolo, per ogni domenica lavorata o comunque per il settimo giorno consecutivamente lavorato, di un compenso, aggiuntivo a quello eventualmente fruito, pari ai 100% della retribuzione giornaliera ordinaria aumentata dei compenso per il lavoro festivo”. Avverso tale sentenza si proponeva ricorso in Cassazione.
Risarcimento danni al lavoratore se si saltano troppi riposi, sì della Cassazione
Per gli Ermellini, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata al Giudice d’Appello in quanto, non contiene alcuna statuizione e alcun cenno alla domanda relativa al danno morale ed esistenziale, inteso quale compromissione delle attività non reddituali, attraverso le quali si realizza la persona umana, e cioè derivante dalla impossibilità di coltivare interessi culturali, attività ludiche e relazioni sociali.
Non si tratta, secondo la Suprema Corte, di una liquidazione di un credito retributivo (come ritenuto dalla Corte d’Appello) a titolo di maggiorazione retributiva ma, di una richiesta di risarcimento danni da usura psicofisica e di danno morale ed esistenziale.
Per questo, la Suprema Corte enuncia il principio a cui si dovrà attenere la Corte d’appello nel pronunciarsi sul caso ossia che:
In caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, ove il lavoratore richieda, in relazione alla modalità della prestazione, il risarcimento dei danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero per la lesione dei diritto alla salute o dei diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio dei suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36 della Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo, quindi anche attraverso presunzioni ed a mezzo dei fatto notorio), il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo ed, anzi, la sua richiesta di prestare attività lavorativa proprio in tale giorno, mentre non rileva la fruizione successiva di riposi maggiori, essendo il termine di riferimento quello dei giorno e della settimana.