Sono assolutamente compatibili gli istituti dei riposi giornalieri per allattamento fruiti dal padre lavoratore dipendente con l’indennità di maternità percepita dalla madre lavoratrice autonoma. Infatti, non esiste nessun divieto di cumulo tra godimento dell’indennità di maternità e fruizione di detti riposi giornalieri; non è quindi possibile obbligare il godimento degli stessi diritti in una condizione di generale alternatività.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018. A nulla rileva quindi la circostanza in base alla quale la lavoratrice abbia ripreso effettivamente il lavoro, né se la fruizione dei due benefici si sia sovrapposto in tutto o solo in parte nel medesimo periodo.
Compatibilità tra assegno di maternità e riposi giornalieri per allattamento: la vicenda
Nel caso di specie il padre lavoratore dipendente usufruiva dei riposi giornalieri per allattamento di cui all’art. 40 D.Lgs. n. 151/2001 per 2 ore al giorno nel caso di orario di almeno 6 ore sino al compimento dell’anno della figlia, nata il 28 settembre 2009.
In tal contesto, la moglie che era lavoratrice autonoma, aveva ripreso il lavoro già dall’8 ottobre 2009, usufruendo del trattamento economico di maternità nei tre mesi successivi al parto, come previsto dall’art. 66 D.Lgs. n. 151/2001. Ne deriva che la fruizione dei permessi giornalieri del padre dipendente contrastavano con il periodo di fruizione dell’indennità di maternità da parte della moglie.
L’INPS, infatti, ha respinto la domanda del padre, il quale ha deciso di intraprendere le vie legali. Lo stesso è risultato vincitore sia in primo che secondo grado.
L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo.
Difatti, l’Istituto previdenziale sosteneva che la disciplina dei permessi per allattamento del padre lavoratore dipendente andavano interpretati nel senso di non ammettere il cumulo dei due istituti, ossia i riposi e l’indennità di maternità. Ciò anche se uno dei due genitori fosse stato autonomo e l’altro dipendente. Secondo la tesi dell’INPS non era assolutamente giustificabile la circostanza secondo la quale vi era il cumulo dei due benefici durante uno stesso periodo per lo stesso evento a favore del padre quando la lavoratrice madre è autonoma. A maggior ragione se entrambi gli istituti avevano la finalità di favorire i bisogni del bambino.
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Assegno di maternità e riposi giornalieri (allattamento): la sentenza
I giudici della Suprema Corte danno nuovamente ragione al lavoratore. Viene respinta quindi la resi dell’INPS secondo il quale la fruizione dei riposi da parte del padre sarebbe alternativa all’indennità per la madre, così come è previsto quando quest’ultima è una lavoratrice dipendente.
Dunque, gli Ermellini danno una precisa interpretazione letterale dell’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 che concede la possibilità per il padre di utilizzare i permessi “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. Inoltre, non viene fissato alcun requisito di alternatività fra riposi giornalieri e indennità di maternità, consentendo peraltro alla madre lavoratrice autonoma di rientrare al lavoro in qualsiasi momento dopo il parto.
Pertanto, il padre può fruire dei permessi giornalieri anche nel periodo di fruizione dell’indennità di maternità da parte della madre. I permessi, infatti, non sono legati alla condizione che la madre non se n’avvalga e che pertanto essi debbano essere fruiti durante il primo anno di vita del bambino soltanto quando sia decorso un certo periodo di tempo dal parto.
Dunque, non trova luogo nessun divieto di cumulo tra godimento dell’indennità di maternità e fruizione dei riposi giornalieri; di conseguenza non è possibile obbligare il godimento degli stessi diritti in una condizione di generale alternatività.
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