La formazione e informazione in fase pre assuntiva non è derogabile ed quindi vi è responsabilità penale del datore di lavoro che non ottempera agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), qualora il dipendente muoia in un tragico incidente durante il normale servizio.
Quindi, laddove la mansione per la quale il lavoratore è stato chiamato a svolgere è caratterizzata da elevate capacità tecniche, sconosciute a quest’ultimo, occorre instaurare un periodo di adeguato addestramento. Questa fase serve per far apprendere al lavoratore innanzitutto le attività ausiliarie o di supporto, per poi essere adibito allo svolgimento di mansioni sempre più impegnative.
A rilevarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27787 del 24 giugno 2019. Inoltre, affermano i giudici, a nulla rileva che il dipendente abbia firmato una liberatoria in cui attesta di aver ricevuto un’informazione sufficiente sul relativo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).
Mancata formazione e informazione sulla sicurezza
La vicenda riguarda un lavoratore morto sul posto di lavoro, mentre eseguiva una manovra imprudente. Nel caso di specie, il dipendente era intento a tagliare un albero che gli è caduto addosso, causandogli la morte. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la condanna del datore di lavoro, in quanto ravvisava una carente e inadeguata formazione del dipendente.
Inoltre, affermavano i giudici di merito, era escluso che il lavoratore abbia assunto una condotta eccezionale ed esorbitante tale da provocargli la morte.
Il datore di lavoro impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione, sostenendo che il lavoratore aveva autonomamente intrapreso l’attività del taglio della pianta, violando le istruzioni del caposquadra. Inoltre, la difesa lamentava un comportamento esorbitante, eccentrico ed eccezionale del lavoratore, e quindi un atteggiamento esorbitante e abnorme.
Responsabilità penale per infortunio mortale, la sentenza
La Corte di Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro, confermando la pronuncia del secondo grado di giudizio. Innanzitutto, affermano gli ermellini, era evidente che il datore non avesse fornito adeguata formazione, rilevabile dalla mancata partecipazione del lavoratore a corsi di formazione.
Inoltre, l’obbligo di formazione doveva essere valutato in funzione dell’attività principale dell’azienda. L’attività nel caso specifico era quella di abbattere piante e lavorazione del legname, e non quella ausiliaria e complementare di sramatura.
Pertanto, attesa l’inesperienza e la mancanza di approfondite conoscenze tecniche del settore di riferimento del dipendente – prima manovale – era necessario l’instaurazione di un periodo di formazione. Tale fase sarebbe dovuta consistere nell’assegnazione di sole attività ausiliarie o di supporto; questo in modo da apprendere le tecniche e le precauzioni necessarie che gli sarebbero state utili in futuro nello svolgimento di mansioni più impegnative.
Tra l’altro, affermavano i giudici di merito, la liberatoria firmata che attestava la consegna dei dispositivi di protezione individuale è del tutto irrilevante. Infatti, il datore di lavoro avrebbe dovuto comunque controllare che i dipendenti indossassero l’equipaggiamento di sicurezza oltre a fornirlo.
Infine, concludono gli ermellini, nonostante la vittima abbia compiuto un gesto avventato resta comunque dimostrato il nesso fra la violazione antinfortunistica e l’evento morte. Di conseguenza è escluso che il datore possa essere assolto, in quanto bisognerebbe provare che la vittima abbia avuto una condotta abnorme.
La condotta abnorme si realizza soltanto qualora il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.