Nella Pubblica Amministrazione vigono regole differenti, rispetto al settore provato, in caso di utilizzo reiterato e quindi illegittimo del contratto a termine. Infatti, il danno subito dal dipendente pubblico non è commisurato alla perdita del posto di lavoro. Ciò significa che la domanda risarcitoria non può essere basata sulle retribuzioni che il dipendente avrebbe potuto percepire se fosse stato assunto a tempo determinato.
In tali casi, la sanzione per il datore di lavoro pubblico passa attraverso la responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, ove ne ricorrano i presupposti. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3189 del 4 febbraio 2019.
Abuso contratto a tempo determinato nella P.A.: la vicenda
La questione attiene alla presunta reiterazione dei contratti a termine, nell’arco temporale “25.3.2008 -30.4.2011” nei confronti di una dipendente del settore pubblico. Sul punto, la Corte d’Appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva condannato il datore di lavoro pubblico al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per l’abuso della reiterazione dei contratti a termine. I giudici di Torino avevano quantificato il danno in misura pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione percepita.
La motivazione dell’illegittimità sta nella stipulazione dei contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni richieste dall’art. 54 del Contratto Comparto Unico Valle d’Aosta 24.12.2002. Infatti, era possibile stipulare contratti a termine solo in presenza di esigenze straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio.
Reiterazione contratti a termine dipendenti pubblici: la sentenza
La Suprema Corte ha escluso che potesse trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dalla lavoratrice in quanto:
- da un lato, nell’impiego pubblico contrattualizzato il danno risarcibile prescinde dalla mancata conversione del rapporto, che deriva da una disposizione di legge costituzionalmente legittima e conforme al diritto comunitario;
- dall’altro il danno, al quale nel nostro ordinamento è estranea ogni componente punitiva o sanzionatoria, deve essere allegato e dimostrato dal soggetto che assume di averlo subito.
Al riguardo, la lavoratrice non aveva provato natura ed entità del pregiudizio derivatole dalla reiterazione abusiva del contratto a termine. La stessa, infatti, si era limitata solo ad un generico ed insufficiente richiamo alle conseguenze pregiudizievoli connesse alla situazione di instabilità reale.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, tra l’altro, il danno non consiste nella perdita del posto di lavoro. Pertanto, la domanda risarcitoria non può essere fondata sullo stato di disoccupazione del lavoratore. Inoltre, il pregiudizio subito non può essere commisurato, come sostiene la ricorrente, a tutte le retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora fosse stata assunta a tempo indeterminato.
Infatti, qualora si verifica una violazione delle condizioni legittimanti del contratto a termine nella Pubblica Amministrazione, scatta un regime sanzionatorio a sé stante. In particolare, la sanzione passa attraverso la responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, ove ne ricorrano i presupposti.
In definitiva, la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata con rinvio alla Corte Territoriale. Quest’ultima dovrà procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione.