Le dimissioni del dipendente, se accettate dal datore, non possono più essere revocate; neanche se, il dipendente non abbia ancora avuto formale comunicazione, dell’accettazione delle dimissioni stesse.
E’ questo quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza nr. 5384/2011. Il caso ha riguardato un impiegato comunale che, “faceva istanza di aspettativa senza stipendio per motivi di famiglia, condizionando la mancata concessione alla presentazione delle proprie dimissioni con decorrenza dall’ 01.01.1997.
In data 13.12.1996. la Giunta Comunale, con delibera 1090, stabiliva “di non accogliere la richiesta di concessione di aspettativa per motivi di famiglia avanzata dal dipendente e, di prendere atto delle dimissioni del predetto dipendente che, pertanto, terminerà il lavoro presso questo ente il 31.12.1996”.
Successivamente il lavoratore, revocava le proprie dimissioni; revoca che non veniva accolta.
Secondo il giudice amministrativo, “le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima.
Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione.
In questo caso, continuano i giudici, la “volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all’accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l’Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l’effetto estintivo del rapporto di impiego”.
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