È illegittimo il licenziamento per giusta causa laddove un lavoratore venisse sorpreso in possesso di droga durante la pausa pranzo. In tali casi, la decisione adottata dal datore di lavoro risulterebbe sproporzionata alla gravità del fatto commesso, e non giustifica quindi l’allontanamento in tronco del dipendente. La soluzione sarebbe quella di valutare l’applicazione di provvedimento meno gravi, poiché in caso di licenziamento il datore d lavoro rischia di vedersi reintegrato il lavoratore.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21679 del 5 settembre 2018, respingendo tutte le accuse da parte del datore di lavoro.
Possesso di droga sul lavoro: la vicenda
La vicenda riguarda un operaio della famosa azienda automobilistica FIAT; questi durante la pausa pranzo, viene sorpreso e arrestato dai carabinieri in quanto aveva 25 grammi di hashih conservata in una tasca della sua tuta di lavoro. L’arresto era avvenuta durante il rientra nello stabilimento al di fuori dei locali aziendali
Si tratta di una condotta indubbiamente punibile, tant’è che il fatto viene riportato anche dai giornali locali. Per l’azienda si tratterebbe anche di una lesione d’immagine del marchio FIAT; per questo motivo i dirigenti optano per il licenziamento in tronco del dipendente (per giusta causa), senza preavviso.
Un simile comportamento giustifica la decisione drastica presa dall’azienda?
Per il lavoratore sicuramente no, in quanto decide immediatamente di agire per vie legali, contestando la decisione presa nei suoi confronti. Ma sia i giudici del Tribunale che d’Appello danno ragione all’azienda, dichiarando il rapporto di lavoro risolto fin dalla data di licenziamento; tuttavia al dipendente spetta un’indennità risarcitoria commisurata in 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Certamente il quantitativo di stupefacente non era destinato allo spaccio nello stabilimento, ma era destinato all’uso personale in pausa pranzo.
A questo punto, i giudici si chiedono se la condotta è realmente punibile con la massima sanzione del licenziamento per giusta causa. Ebbene, secondo i giudici d’Appello:
- se da un lato è stato leso irreparabilmente il vincolo fiduciario, la decisione dell’azienda non giustifica del tutto l’estinzione del rapporto di lavoro con la massima sanzione espulsiva;
- dall’altro, non è possibile applicare solamente il provvedimento disciplinare per la gravità dell’accaduto.
Salute e sicurezza sul lavoro
Inoltre, bisogna tenere conto anche del fatto che se il quantitativo di stupefacente fosse entrato in azienda, e fosse stato consumato in gruppo da tante persone dello stesso stabilimento, è ovvio che sarebbero venuti meno tutte quelle norme legate all’igiene e la sicurezza dell’intera azienda e non dello stabilimento.
Tra l’altro, l’azienda avrebbe già avuto un grande discredito e danno all’immagine; questo poiché l’operaio veniva arrestato dai carabinieri indossando la tuta di lavoro della FIAT.
La sentenza della Corte d’Appello non è stata condivisa né dal lavoratore né dall’azienda. Dunque, le parti si sono date atto di ricorrere in Cassazione:
- il lavoratore punta certamente a rivedere la gravità del fatto e quindi alla reintegrazione sul posto di lavoro;
- l’azienda, invece, vuole vedersi riconosciuta la legittimità del licenziamento adottato, senza il versamento dell’indennità risarcitoria.
Droga sul lavoro: dipendente licenziabile?
Secondo i giudici della Corte Suprema la decisione adottata dall’azienda non è proporzionata al licenziamento adottato. Infatti, la detenzione di 25 grammi di hashih ha senza dubbio un suo incontestabile rilievo disciplinare; ma non tale da adottare l’estrema ratio del licenziamento per giusta causa.
I giudici comparano il fatto a “quello del rinvenimento del dipendente trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l’orario di lavoro, sanzionato con una misura conservativa”.
Inoltre, il vincolo fiduciario non era stato irreparabilmente leso, poiché non vi era la potenziale pregiudizialità derivante al datore di lavoro dal comportamento del dipendente.
Pertanto, il ricorso della FIAT viene respinto e infondata l’accusa dell’oggettivo discredito prodotto a danno della società per essere stato il lavoratore arrestato con la tuta portante il marchio Fiat.
Gli ermellini non rilevano, altresì, il rischio che l’hashih potesse essere fumato in gruppo in azienda, ma ritengono che la stessa fosse prettamente destinata all’uso personale al di fuori degli orari di lavoro.