Durante la fruizione dei permessi Legge 104 il lavoratore che presta assistenza al familiare disabile, può subire dei controlli dal datore di lavoro anche tramite investigatori privati. Lo ha stabilito la con una recente ordinanza la Corte di Cassazione (numero 4670 del 18 febbraio 2019). I giudici della Suprema Corte non hanno ritenuto fondante la motivazione sollevata dal lavoratore in merito all’illegittimità del comportamento datoriale.
Dunque è lecito incaricare un investigatore per venire a conoscenza di eventuali illeciti commessi dal lavoratore, soprattutto se questi vanno a danno per il datore stesso. Ecco cosa ha detto in dettaglio la Corte di Cassazione in merito a un dipendente che utilizzava i premessi di cui alla Legge 104/1992 per svolgere attività personali.
Permessi Legge 104, controlli
Nel caso di specie, un dipendente veniva licenziato per aver utilizzo in maniera indebita i permessi ex legge n. 104/1992, durante i mesi di dicembre 2014 e gennaio e febbraio 2015. L’indebita utilizzazione era emersa a seguito di quanto appreso dalla società datrice tramite i controlli di un’agenzia di investigazione privata.
Dall’attività di spionaggio era emerso che, durante i giorni di permesso per Legge 104, il lavoratore – anziché prestare assistenza al proprio familiare per il quale usufruiva dei permessi – aveva svolto attività varie di tipo personale (presso esercizi commerciali ed altri luoghi comunque diversi da quello deputato all’assistenza).
Leggi anche: Permessi Legge 104: come funzionano e come usufruirne
Il lavoratore impugnava la sentenza, ma soccombeva sia in primo che secondo grado. Infatti, la Corte d’Appello di Napoli confermava in pieno la pronuncia del Tribunale partenopeo, il quale aveva rigettato l’opposizione del dipendente, che chiedeva la declaratoria d’illegittimità del licenziamento.
La CTU in particolare, riteneva pienamente legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi. Infatti, l’attività investigativa non avveniva durante l’adempimento della prestazione, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere tale prestazione.
Il lavoratore non d’accordo con le pronunce dei giudici partenopei, ricorreva in Cassazione.
Legge 104: le conclusioni della Cassazione
I giudici della Suprema Corte danno nuovamente ragione alla società e respingono il ricorso del dipendente. I controlli tramite investigatori svolti anche al di fuori dei locali aziendali, sono leciti laddove:
- non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa;
- siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente.
Sul punto, precisano gli ermellini, affinché le agenzie investigative operino lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria. Questa attività infatti, è riservata, dall’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Inoltre gli ermellini affermano che si non viola, né il principio di buona fede nè il divieto di cui all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Ciò in relazione al fatto che il datore di lavoro può decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto; e il prestatore d’opera è tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.
Sono dunque legittimi i controlli tramite investigatore sulla fruizione dei permessi Legge 104 durante i periodi di sospensione del rapporto; sempre al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza dei comportamenti del lavoratore. Se questi, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione.