Nell’insieme delle prestazioni Inps a protezione dei lavoratori in difficoltà, troviamo anche i permessi legge 104. Si tratta di agevolazioni che permettono di assentarsi dal lavoro, garantendo adeguata copertura economica ai lavoratori disabili gravi e ai lavoratori – i cd. caregiver – che assistono familiari con handicap in situazione di gravità. Chi beneficia dei permessi 104 si avvale infatti di un’indennità a carico dell’Inps e può contare su tre giorni di assenza al mese, con eventuale frazionamento ad ore.
Con una recente ordinanza, la n. 12679 del 2024, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema della fruizione impropria di questi permessi, offrendo un orientamento utile a prevenire o contrastare possibili casi di abuso.
Vediamo da vicino questo provvedimento e perché è importante conoscerlo al fine di evitare eventuali contestazioni e controversie.
Abuso permessi legge 104: il caso affrontato dalla Corte di Cassazione
Come applicare correttamente le regole in tema di permessi ex art. 3, comma 3 legge 104, relativi all’assistenza a familiari disabili? Lo spunto per nuovi chiarimenti giurisprudenziali – e in particolare per quanto delineato con l’ordinanza n. 12679 – arriva da un caso specifico in cui un dipendente si era servito dei permessi 104, al fine di prestare assistenza alla moglie disabile per una grave forma di asma bronchiale.
Nel corso del procedimento in tribunale è emersa la contestazione di fatti ed attività, contrastanti con l’utilizzo delle assenze in piena conformità alla legge 104.
In riferimento al periodo di fruizione dei permessi, il datore di lavoro aveva contestato:
- la presenza del lavoratore in una località marina insieme alla moglie disabile;
- l’attività di accompagnamento del proprio cane dal veterinario per l’effettuazione di visite.
In sostanza, secondo la tesi prospettata dai legali del datore di lavoro, si tratterebbe di fatti ed attività incompatibili con la corretta fruizione dei permessi legge 104. Essi, com’è noto, implicano l’assistenza giornaliera – diretta e continuativa – ad un familiare disabile grave e, quindi, bisognoso di adeguata attenzione e cure specifiche.
Non a caso la condizione di gravità, acclarata dalla commissione Asl, ai sensi dell’art. 3. comma 3 legge 104 si presenta laddove:
la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale […] in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
I requisiti per la legittima fruizione dei permessi legge 104
L’ordinanza della Cassazione n. 12679 ha chiarito entro quali limiti, e a quali condizioni, i permessi legge 104 sono utilizzati validamente per assistere i familiari disabili gravi. In sostanza:
- se da un lato l’assistenza fornita al familiare disabile deve essere di carattere continuativo, costante e essenziale,
- dall’altro tale assistenza, pur doverosa ai fini del sostegno e del sollievo del malato, non deve avere necessariamente carattere di esclusività, tanto da impedire la possibilità per il caregiver di ritagliarsi alcuni spazi durante la giornata per dedicarsi ad esigenze diverse da quelle della cura diretta del familiare.
Per la Corte la corretta fruizione dei permessi legge 104 non è dunque incompatibile con un bilanciamento tra le necessità del familiare assistito e quelle del caregiver assente dall’ufficio.
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Nell’ordinanza n. 12679/2024, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso datoriale e dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente che, avvalendosi del permesso ex lege 104/92, aveva deciso di portare la moglie – gravemente asmatica – in una località costiera. L’aria di mare, come è noto, è adattissima a chi soffre di questa malattia respiratoria.
Anche l’attività di accompagnamento dell’animale d’affezione dal veterinario, per cure urgenti, non è apparsa in contrasto con la finalità dei permessi legge 104 e con l’assistenza continuativa al disabile grave, ma semplicemente si è trattato di un evento in qualche modo accessorio e connaturato alla vita familiare stessa. Anzi lo svolgimento di quest’attività da parte del marito, ha consentito di sostituire la moglie disabile.
Conclusioni
Per la Cassazione, al fine di configurare una giusta causa di licenziamento è necessario che l’utilizzo dei permessi legge 104 sia del tutto disgiunto e indipendente dalle finalità assistenziali in oggetto. In tale caso concreto, la breve vacanza e la permanenza vicino al mare si sono palesati elementi strumentali alla tutela del diritto alla salute della donna.
Ecco perché la Corte ha rimarcato che, soltanto in situazioni in cui è del tutto assente il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’effettiva assistenza al disabile, si è di fronte ad un abuso del diritto ai permessi legge 104. In tali circostanze, si palesa anche una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo – spiega la Corte nell’ordinanza – con la conseguenza di giustificare il licenziamento.