Chi assiste un familiare disabile che gode dei c.d. “permessi 104”, può usufruire di tale agevolazione anche per riposarsi. Infatti, i permessi della Legge 104 possono essere pacificamente utilizzati anche per consentire al dipendente di riprendersi dalle ore passate ad assistere il genitore con problemi di salute. Ma non solo. È possibile svolgere altresì attività a favore del familiare in senso lato.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018. Nel caso di specie è stato respinto il ricorso di un datore di lavoro, che aveva accusato il proprio dipendente di aver utilizzato in maniera impropria i permessi 104 per assistere la madre disabile. I giudici hanno stabilito la reintegra e il risarcimento in favore del dipendente licenziato.
Cosa sono i permessi 104
I permessi 104 sono disciplinati dalla L. n 104/1992, che contiene la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. All’art. 33, co. 3 la legge prevede che si ha diritto a:
- tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore;
- o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
Le agevolazioni sono riconosciute:
- ai lavoratori affetti da disabilità grave;
- e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.
Dunque, i permessi della c.d. “Legge 104” possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai familiari chiamati ad assistere il disabile.
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Cosa si può fare con i permessi legge 104
Dunque, con l’ultima interpretazione dei giudici cassazionisti la nozione di assistenza al familiare viene intesa in maniera ampia ed estensiva. Si allargano, quindi, tutte una serie di attività che possono essere effettuate, come ad esempio fare shopping per un paio di ore, farsi una passeggiata, piuttosto che fare la spesa. L’importante è che tali attività ricoprano solamente un paio di ore e che comunque l’attività principale resti quella di accudire il disabile.
Infatti non vi è più l’obbligo di assistenza “continuata” ed “esclusiva” al familiare portatore di handicap. Quindi:
- venendo meno l’obbligo di assistenza continuata, il lavoratore che gode dei permessi non deve stare tutto il giorno dal disabile;
- eliminando l’obbligo dell’assistenza esclusiva, chi fruisce dei permessi non deve essere la persona che si occupa a 360° del disabile.
Tuttavia, nonostante non ci sia più l’obbligo di assistenza continuata ed esclusiva, bisogna comunque dedicare la maggior parte delle ore ad assistere il disabile. Quindi, si può uscire, fare la spesa, farsi una camminata o comunque attività che impiegano poche ore, ma non si può certo partire per andare in vacanza. Il compito principale rimane comunque quello di prestare assistenza al portare di handicap. Si ricorda, a tal proposito, che l’abuso dei permessi 104 rappresenta un reato punito dalla legge.
Legge 104 per riposarsi: la sentenza
La Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile licenziare un lavoratore che intende fruire dei permessi 104 per riposarsi, o per dedicare una parte delle ore per il ristoro psico-fisico. E questo perché gli ermellini hanno inteso estendere il concetto di assistenza familiare. Infatti, le giornate di esonero possono essere utilizzate per svolgere attività legate all’assistenza anche in senso lato.
Dunque, il datore di lavoro che trovasse il proprio dipendente durante la giornata di permesso per Legge 104 fuori a fare la spesa, non lo può licenziato, pena la reintegra sul posto di lavoro.
È possibile invece procedere al licenziamento quando:
- il dipendente usa i permessi per partecipare a serate danzanti invece di assistere la madre disabile (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8784 del 30 aprile 2015);
- il dipendente si dedica a un doppio lavoro.