Con la recente sentenza numero 21053 pubblicata in data 11 settembre 2017, la Cassazione ha confermato un importante principio in merito alla perdita delle agevolazione contributive per inadempimenti sulla sicurezza sul lavoro.
Per la Corte di Cassazione è legittimo che l’INPS preveda la perdita delle agevolazioni contributive nel caso in cui l’azienda non adempia a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Perdita delle agevolazioni contributive e Sicurezza sul Lavoro, fatto e diritto
Una azienda siciliana si era vista recapitare dall’INPS una richiesta di recupero delle agevolazioni contributive fruite per i dipendenti per il periodo 2002/2004 per un importo pari a circa 227.000 euro.
A seguito di un infortunio mortale avvenuto nell’azienda, l’azienda provvedeva a comunicare all’ispettorato del lavoro e alle ASL il nominativo della persona designata come RSPP interno ovvero esterno all’azienda, così come previsto dalla normativa.
L’INPS dichiarava quindi la perdita delle agevolazioni contributive in quanto l’azienda non era in regola con gli adempimenti formali previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
L’azienda ricorreva contro l’INPS e in prima istanza vedeva il Tribunale di primo grado darle ragione. In seguito l’INPS ricorreva in Appello e la corte di secondo grado questa volta ribaltava la sentenza del tribunale di primo grado affermando che:
la società non aveva provveduto ai sensi dell’art 8 , comma 11, dlgs n. 626/1994 alla comunicazione all’Ispettorato del lavoro ed alle USL territorialmente competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno e esterno all’azienda […] tale comunicazione non rispondeva solo ad un mero formalismo burocratico, ma configurava una prestazione rilevante al fine di rendere certe le responsabilità civili e penali connesse alla violazione accertata […] ai sensi della legge n. 296/2006, il mancato rispetto di disposizioni anche di natura formale e non sostanziale finalizzate alla tutela della sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, comporta la perdita di agevolazioni contributive in quanto la norma non lascia spazio ad una valutazione circa il grado della violazione.
Conclusioni
La Suprema Corte conferma quanto già affermato dalla Corte d’Appello e ritiene quindi legittimo il provvedimento dell’INPS che ha revocato le agevolazioni contributive per un mancato adempimento seppur formale.
La Legge 296/2006 agli art. 1 comma 1175 e 1176 prevede che dal 1° gennaio 2007 il mancato rispetto di disposizioni anche di natura formale e non sostanziale finalizzate alla tutela della sicurezza sul lavoro, comporta la perdita di agevolazioni contributive. Non prevede quindi una valutazione circa il grado della violazione.
Sentenza Cassazione 21053-2017 (209,6 KiB, 853 hits)