Capita a volte che il datore di lavoro, volontariamente o per dimenticanza, non versi le ritenute previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL) per conto dei propri dipendenti. Si tratta di un comportamento certamente contra legem punito ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis del D.L. n. 463/1983, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 8/2016, se l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali superano i 10.000 euro. Tuttavia, se il datore inadempiente regolarizza la propria posizione entro 3 mesi dalla notifica, decade dalla sanzione penale.
Ma quali sono i termini di notifica? Da quando decorre? Sul punto, la Corte di Cassazione, Sentenza n. 7253 del 19 febbraio 2019, ha stabilito espressamente che il predetto termine decorre data della notifica del decreto di citazione a giudizio. Solo per chi sana la propria posizione verso gli Istituti, entro il termine di 3 mesi, è assolto e non è passibile di sanzione.
Omesso versamento ritenute INPS e INAIL, il caso
La Sentenza citata trae origine da una società, il cui legale rappresentate non ha versato le corrispondenti ritenute INPS e INAIL ai propri dipendenti. L’omissione è durata per quasi due anni (dal terzo trimestre 2011 al primo trimestre 2013).
La Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato il legale rappresentante alla pena di 2 mesi di reclusione, compresa una piccola sanzione amministrativa di 200 euro.
La parte soccombente ritiene i giudizi inidonei e ricorre alla Corte di Cassazione con tre motivi. L’imputato sottolinea come la notifica della diffida di adempiere è stata recapitata fattivamente alla madre, ossia presso l’ex domicilio del legale rappresentate, e non presso la nuova residenza. In altre parole, la notifica era pervenuta in un luogo diverso da quello di residenza dell’imputato, ossia presso un familiare non convivente con l’interessato,.
Da quando decorrono i 3 mesi per sanare: la sentenza
Gli ermellini accolgono il ricorso del legale rappresentante, e riformano le sentenze di primo e secondo grado di giudizio. Il tratto essenziale che gli ermellini della Commissione Tributaria e della Corte d’Appello hanno omesso di considerare, è la decorrenza dei termini della notifica per adempiere all’omissione.
Effettivamente, affermano i giudici della Suprema Corte, nel caso di specie la notifica non può dirsi idonea, poiché la controparte non ne è venuta a conoscenza direttamente. Infatti, la notifica è avvenuta in un luogo differente dall’effettiva residenza del legale rappresentante.
Tale condotta non può in alcun modo ritenersi valida. A supporto della nuova tesi della Corte di Cassazione si richiama la Sentenza n. 1855 del 24.11.2011 delle Sezioni Unite, la quale afferma che “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa dì non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto dì citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, l’indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della speciale causa di non punibilità”.
Dunque, si è arrivati alla conclusione che il termine di tre mesi concessi dalla legge per sanare le eventuali omissioni dei versamenti delle ritenute INPS e INAIL, decorrono, in mancanza della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell’ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Solo in questo modo è possibile essere considerati non passibili di sanzione, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/ 1983, convertito dalla L. n. 638/1983.
Conclusioni
In conclusione i giudici della Corte di Cassazione affermano che, il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione dell’omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/ 1983, convertito dalla L. n. 638/1983, decorre, in mancanza della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell’ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio.