Può capitare nel corso della vita di un’azienda di trovarsi nella impossibilità di effettuare i versamenti delle imposte, in questi casi si parla di omessi versamenti.
L’azienda può poi decidere di provvedere al pagamento delle imposte oggetto degli omessi versamenti, tramite il ravvedimento operoso, oppure a seguito di avviso bonario o cartella di pagamento del Fisco.
Nell’uno e nell’altro caso l’azienda è tenuta oltre al pagamento delle imposte a debito, anche delle relative sanzioni e interessi di mora.
Solo se gli omessi versamenti sono dovuti a cause di forza maggiore, l’azienda può non versare le relative sanzioni (Art. 6 del D. Lgs n. 472/1997).
Ma cosa si intende per cause di forza maggiore in materia tributaria? Ce lo spiega la Cassazione con l’Ordinanza 22153 del 22 settembre 2017.
Omessi versamenti e causa di forza maggiore, fatto e diritto
Una azienda impugnava una cartella di pagamento relativa ad omessi versamenti di imposte e per crediti indebitamente compensati.
Nel ricorso al giudice tributario l’azienda contribuente chiedeva l’inapplicabilità di interessi e sanzioni poiché dovuti a cause di forza maggiore.
Per l’azienda gli omessi versamenti erano dipesi dalla sopravvenuta crisi finanziaria con conseguente totale assenza di colpa. Il giudice di primo grado e poi la Corte d’Appello accoglievano la tesi della società e l’agenzia delle Entrate ricorreva così in Cassazione.
Per l’Agenzia delle Entrate le decisioni del giudice erano illegittime in quanto dovute ad un’errata interpretazione del concetto di causa di forza maggiore.
La Cassazione in ultimo accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la Corte di secondo grado aveva identificato la ragione del mancato pagamento nella temporanea mancanza di liquidità conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico.
Conclusioni
Per la Cassazione è sì legittimo il non pagamento delle sanzioni, se l’omesso versamento è dovuto a cause di forza maggiore, ma bisogna bene identificare il concetto di “forza maggiore”.
Tali cause devono cioè essere identificate nel concetto di forza maggiore enunciato nell’art. 6 del D. lgs 472/97 il quale al comma 5 recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Per gli ermellini l’art. 6 del D. Lgs n. 472/1997 deve essere interpretato in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria.
Su questo argomento è infatti intervenuta la Corte di Giustizia che con la sentenza CE C/314/06 ha specificato che:
la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Per la Cassazione inoltre:
la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.
Sentenza Cassazione 22153-2017 (156,3 KiB, 901 hits)