Il datore di lavoro può considerare assolto l’obbligo del repechage, quando il lavoratore rifiuta di trasformare il proprio contratto di lavoro da full time a part time. In tali casi, infatti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è pienamente legittimo, senza possibilità per il lavoratore di appellarsi ad alcunché.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1499 del 21 gennaio 2019. Ecco cosa dicono i giudici sul caso.
Obbligo di repechage, il caso
Nel caso di specie, una dipendente veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo e ricorreva per legali. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di intesa all’annullamento del licenziamento.
I giudici basavano la decisione sul fatto che vi è prova della effettiva dismissione delle attività del settore banco e biglietteria aerea alle quali era addetta la dipendente. Inoltre, la proposta di trasformazione del rapporto da full time a part time, formulata poco prima della intimazione del licenziamento, e dalla lavoratrice stessa rifiutata, costituiva prova del tentativo di “repechage” posto in essere dalla società.
La lavoratrice impugnava la sentenza di secondo grado e ricorreva in cassazione
Cos’è l’obbligo di repechage
L’obbligo di repechage trova spazio nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ovvero nel licenziamento determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Tale principio prevede che il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento del lavoratore per motivi economici, ha l’obbligo di tentare di ricollocare la figura professionale all’interno dell’organizzazione dell’impresa stessa. In altre parole, se ad esempio una mansione diviene superflua nel ciclo di produzione di un’impresa, con conseguente soppressione del posto di lavoro, è necessario che il datore di lavoro tenti di attribuire al lavoratore una nuova mansione simile, di pari livello.
Ne consegue che il licenziamento per GMO è considerato valido soltanto al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, è necessario innanzitutto il nesso causale tra le ragioni di carattere produttivo-organizzativo ed il singolo provvedimento di recesso. Inoltre, il reimpiego del lavoratore deve essere impossibile, ossia non impiegabile in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Infine, bisogna rispettare i principi di correttezza e buona fede nella individuazione del lavoratore da licenziare.
La sentenza della Cassazione sull’obbligo di repechage
I giudici della Corte Suprema danno nuovamente ragione al datore di lavoro e dichiarano il ricorso proposto dal lavoratore inammissibile. Infatti, secondo gli ermellini, la richiesta del datore di lavoro di trasformare il rapporto da tempo pieno a part time costituisce prova dell’avvenuto tentativo di repechage. Di conseguenza, in caso di rifiuto da parte del lavoratore, è del tutto legittimo il recesso per giustificato motivo oggettivo.
Tra l’altro, a nulla rileva il fatto che la società avesse successivamente assunto, ossia dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, altra lavoratrice. L’assunzione, in questo caso, non era avvenuta in sostituzione della lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo, bensì riguardava altra dipendente cessata.