La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157/2015, ha stabilito che l’ articolo 18 della L. 300/1970, ovvero dello Statuto dei Lavoratori, così come riformato dalla L. 92/2012, cd Legge Fornero, trova applicazione anche nei confronti del personale pubblico “contrattualizzato” con esclusione dei magistrati, dei professori universitari, dei militari e del personale della carriera prefettizia.
Non vi sono infatti distinzioni tra lavoro privato e pubblico in base a quanto previsto dal Testo unico del pubblico impiego così come emerge dall’art. 51 del D. lgs 165/2001 laddove si afferma che lo statuto dei lavoratori, con tutte le successive modificazioni ed integrazioni si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Il contenzioso riguarda fatti durante i quali era ancora in vigore la legge Fornero, ma di conseguenza l’applicazione del principio sarà indubbiamente esteso anche al nuovo articolo 18 così come riformato dal Jobs Act.
Per la Corte di Cassazione, il T.U. del Pubblico Impiego (art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001) stabilisce che lo Statuto dei lavoratori L. 300/1970 e successive modificazioni e integrazioni, si debba applicare non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Il nuovo articolo 18 per gli statali
L’estensione dell’applicazione dell’articolo 18 così come riformato nel tempo, quindi è automatica. Di conseguenza anche il meccanismo del contratto a tutele crescenti, introdotto con il D. lgs 23/2015 in attuazione del Jobs Act, di cui la Cassazione non parla perché chiamata a pronunciarsi su una vicenda di tre anni prima, dovrà essere applicato con alcune ovvie eccezioni ai dipendenti statali il cui contratto è iniziato dopo l’entrata in vigore della norma in parola.
Per cui nel silenzio della legge, che non esclude esplicitamente gli statali, questa sentenza spiana la strada all’abolizione dell’articolo 18 anche a questa categoria di lavoratori.
Cassazione sentenza n. 24157/2015
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