La Cassazione con sentenza nr. 26398 dello scorso 26 novembre, decide in tema di mancato riposo settimanale, stabilendo che, in caso di mancato riposo settimanale, i lavoratori non hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali se non provati.
Il caso ha riguardato alcuni autisti dell’azienda di trasporti genovese che, ricorrevano al Giudice del lavoro chiedendo il risarcimento del danno sia patrimoniale che biologico patito per aver, nel corso degli anni, prestato la propria attività lavorativa anche nei giorni di riposo settimanale; prestando così servizio per un numero di giorni superiori a sei seppur, il Contratto aziendale, prevedeva turni basati su cinque giorni di servizio e uno di riposo.
Sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello, respingevano le domande dei lavoratori che, proponevano ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini, richiamando giurisprudenza consolidata in tema, affermano che:” l’attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria spetta per la perdita definitiva del riposo, ove cioè non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni”.
Secondo la Cassazione, “la fattispecie di prestazione domenicale compensativa non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni, atteso che una cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione retributiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo; e, in questa seconda ipotesi il compenso sarà dovuto a norma dell’art. 2126 comma 2 c.c., che espressamente gli attribuisce natura retributiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale”.
In merito al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici e di relazione), la Cassazione ribadisce la necessità da parte del preteso danneggiato, di allegare e provare in giudizio la sussistenza del danno nei suoi caratteri naturalistici.
I danni biologici ed esistenziali, nella specie, sono esclusi dalla volontarietà e non obbligatorietà della prestazione resa dato che, era emerso che le prestazioni di lavoro da parte degli autisti nelle giornate destinate al riposo periodico, era sempre stata basata su criteri di preventiva disponibilità e di pieno consenso da parte dei conducenti.