La Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. C-118/13 dello scorso 12 giugno, ha affermato che la morte del lavoratore non estingue il diritto al pagamento delle ferie annuali retribuite. Il diritto dell’Unione, chiarisce la sentenza, non ammette legislazioni o prassi nazionali che, in caso di decesso, escludono l’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore.
La Corte europea di giustizia è stata investita del caso, nell’ambito di una controversia tra la signora Bollacke e l’ex datore di lavoro del suo defunto marito, la K + K , in merito al diritto dell’interessata a percepire un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dal sig. Bollacke al momento del decesso.
Il sig. Bollacke era gravemente malato dal 2009. Durante tale anno, è risultato inabile al lavoro per oltre otto mesi. Era ancora inabile al lavoro dall’11 ottobre 2010 sino alla data del suo decesso. Al momento della morte, il lavoratore aveva diritto ad almeno 140,5 giorni di ferie non godute annuali. La moglie, pertanto, chiedeva alla società datrice di lavoro del marito defunto, un’indennità finanziaria a titolo dei suddetti giorni di ferie non godute. La K + K respingeva la domanda in quanto dubitava del fatto che si trattasse di un diritto trasmissibile per via successoria.
La norma di riferimento è la direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali» la quale, all’art. 7 stabilisce che:
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
Secondo costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze Schultz-Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06) , il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro codificata con la direttiva 2003/88.
Per la Corte Europea, la direttiva sulle ferie considera il diritto alle ferie annuali e quello all’ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto. “Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e non è più pertanto possibile l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare del diritto alle ferie annuali retribuite, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità.
Infatti, si legge nella sentenza, “l’espressione «ferie annuali retribuite» utilizzata dal legislatore dell’Unione, segnatamente all’articolo 7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest’ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo e di distensione”.
“Il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del decesso del lavoratore risulta indispensabile per garantire l’effetto utile del diritto alle ferie annuali retribuite accordato al lavoratore a titolo della direttiva 2003/88”.
Infatti, proseguono i giudici Europei, “se l’obbligo di pagamento del congedo annuale cessasse con la fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito, che esula dal controllo sia del lavoratore che del datore di lavoro, comporterebbe retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite stesso, quale sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88”.
Per queste ragioni, la Corte ha considerato che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.
Pertanto, le disposizioni della direttiva 2003/88 non possono dunque essere interpretate nel senso che detto diritto possa estinguersi a causa del decesso del lavoratore.