La Cassazione con sentenza nr. 1149 dello scorso 21 gennaio, ha escluso il risarcimento del danno da mobbing, per un lavoratore che riteneva essere vittima di soprusi da parte di tutti i suoi capi ufficio.
Il lavoratore citava l’ENEL (azienda datrice) chiedendo al Giudice del lavoro di dichiarare la illegittimità dei provvedimenti disciplinari irrogati e la illiceità dei comportamenti posti in essere dall’Enel in seguito a continuate azioni di mobbing. tenuto conto della dequalificazione subita e dell’adibizione a mansioni inferiori, in contrasto con l’art. 2103 del c.c.
Mobbing e manie di persecuzione
Il ricorrente chiedeva dunque la condanna della società alla completa ricostruzione della carriera con l’attribuzione delle mansioni corrispondenti e del risarcimento di tutti danni subiti ed in particolare del danno alla salute, del danno biologico e del danno esistenziale pari a complessivi € 361.519.83
Chiedeva poi il risarcimento del danno professionale subito in conseguenza dell’illegittima dequalificazione ed emarginazione patiti, del danno all’immagine ed alla dignità personale nonché del danno morale ed alla vita di relazione per complessivi € 135.042,41, oltre al risarcimento del danno da “perdita di chance di promozione e di carriera” per la somma di € 20.658.27.
Lo stesso asseriva di essere stato vittima di mobbing in quanto, nel corso della carriera lavorativa, (ben quindici anni) aveva subito diversi trasferimenti d’ufficio e destinato a mansioni frustranti; era stato emarginato dai colleghi e che, l’atteggiamento dei vari capiufficio si erano sempre rivelati rivelati persecutori, con l’applicazione di diverse sanzioni disciplinari, finanche all’aver subito una presunta aggressione fisica e verbale da parte di un superiore.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello, respingevano le domande del lavoratore che, dunque, ricorreva in Cassazione.
Sentenza Cassazione
Secondo gli Ermellini, “il ricorrente, in relazione agli innumerevoli episodi oggetto di contestazioni e sanzioni disciplinari (mai formalmente impugnate) si è limitato a fornire, a distanza di molti anni, una propria versione dei fatti contrapposta a quella della società sulla base di una serie di affermazioni prive di qualsiasi sostegno probatorio”.
Conferma quanto stabilito dalla Corte d’Appello che “con motivazione puntuale e dettagliata, ha passato in rassegna gli episodi narrati dal C. come indicativi della condotta vessatoria asseritamente subita, ponendo in evidenza, nel complesso, che la società, in relazione a ciascun episodio contestato, aveva condotto una approfondita istruttoria disciplinare acquisendo le dichiarazioni scritte o verbali di altri impiegali presenti al momento dei fatti. D’altro canto, non era privo di rilievo il fatto che. a fronte di accuse disciplinari anche gravi, sfociate in più di una sanzione disciplinare, il ricorrente non avesse contestato giudizialmente tali provvedimenti datoriali se non a distanza di molti anni, senza tuttavia fornire un solo elemento concreto di prova a sostegno della sua opposta versione dei fatti”.
Il lavoratore, prosegue la sentenza. “in relazione agli episodi più gravi che lo avevano visto accusato di aver aggredito verbalmente e talvolta fisicamente i propri superiori, si era limitato a respingere ogni accusa, negando i fatti, senza tuttavia fornire alcuna valida prova a sostegno della propria versione degli accadimenti”.
Anche in merito alla presunta dequalificazione professionale, la Cassazione ha ritenuto che “nessun concreto elemento di prova fosse stato fornito dal ricorrente il quale non aveva nemmeno analiticamente descritto le mansioni che nel corso degli anni gli erano state affidate e quelle che gli spettavano alla luce del suo inquadramento contrattuale”.
Conclusioni Cassazione
Pertanto, non era emerso nel corso del giudizio, alcun intento discriminatorio nel comportamento assunto dalla società, la quale nel corso degli anni si era limitata ad applicare, a fronte di palesi atti di insubordinazione o di violazione delle regole aziendali, la sanzione disciplinare più lieve e talvolta, in caso di mancanza di chiari elementi di prova (nonostante l’accusa provenisse da superiori gerarchici del ricorrente) non aveva provveduto disciplinarmente nei confronti del lavoratore”.