La Cassazione, con sentenza nr. 2012 del 26 gennaio 2017 ha escluso il diritto del lavoratore al risarcimento per mobbing sul lavoro se risulta dimostrato che il capo è di natura burbero e tratta male tutti i suoi sottoposti.
Nel caso che ci occupa, un lavoratore chiedeva il risarcimento del danno biologico derivante da mobbing sostenendo di aver subito per diversi anni condotte persecutorie da parte dal suo capo ovvero dal diretto superiore il quale, ogni qualvolta impartiva ordini di lavoro, utilizzava un linguaggio scurrile ed ingiurioso ed un tono aggressivo addirittura ordinando ai colleghi di non rivolgergli la parola, allo scopo di isolarlo ed emarginarlo.
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Quando c’è mobbing sul lavoro secondo la Cassazione
La Corte richiama precedente giurisprudenza sul tema (Cass., n. 17698 del 2014), ricordando che ai fini della configurabilità del mobbing devono ricorrere una serie di indici quali:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Nel corso del giudizio, a seguito delle testimonianze dei colleghi era emerso che il superiore (nella specie il caposala) era un uomo brillante nel suo lavoro ma “esigente con tutto il personale sottoposto il suo coordinamento, nei confronti del quale utilizzava tuttavia modi autoritari e a tratti anche sgarbati, alzando spesso la voce quando qualcosa non andava bene”.
L’essere autoritario e severo, e l’usare anche espressioni inurbane, non appariva a giudizio della Corte indice di volontà persecutoria ma, un modo di essere e di esercitare le prerogative del superiore gerarchico. Pertanto rimane escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.