La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza nr. 10552 dello scorso 7 maggio 2013, ha dichiarato la legittimità del licenziamento del lavoratore che omette di inviare al datore di lavoro il certificato medico attestante la malattia, rendendo così l’assenza di 4 giorni del tutto ingiustificata.
Il Caso ha riguardato un lavoratore che si è visto licenziare per una assenza di 4 giorni, non idoneamente giustificata. Il lavoratore aveva omesso di far pervenire il certificato dell’ospedale presso il quale era stato ricoverato che conteneva una prognosi di venti giorni, producendo invece, un successivo certificato del medico curante, dove era ritenuta sufficiente una assenza minore di quella originariamente prescritta dall’ospedale; con la conseguenza che, rimanevano scoperti 4 giorni di assenza dal posto di lavoro.
Sia il Tribunale di primo grado che quello d’Appello, ritenevano legittimo il licenziamento, ritenendo la sanzione tale proporzionata alla gravità del fatto. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, “il giudice d’appello ha correttamente interpretato le norme e ha verificato da un canto l’esistenza effettiva della condotta materiale (assenza dal lavoro per più di quattro giorni senza comunicare la giustificazione) e dall’altro ha approfondito anche il profilo soggettivo ed ha ravvisato, nella condotta tenuta dal lavoratore nel corso della sua assenza, un comportamento gravemente negligente, consistito nell’aver omesso di verificare la corrispondenza delle prognosi effettuate nelle due diverse certificazioni mediche acquisite (una nell’immediatezza del malore e l’altra a distanza di due giorni) ed in particolare nella non coincidenza dei termini finali tra la prima (trattenuta dal lavoratore) e la seconda inviata al datore di lavoro.
Rientra infatti, tra i normali obblighi di diligenza e correttezza assicurarsi che, impedimenti nello svolgimento della prestazione, pur legittimi, non arrechino alla controparte datoriale un pregiudizio ulteriore per effetto di inesatte comunicazioni che generino un legittimo affidamento nella effettiva ripresa della prestazione lavorativa”.
La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l’assenza ingiustificata, continuano gli Ermellini, tutela l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell’attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazioni in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti.
Non rileva, dunque, tanto la effettività della malattia, “quanto piuttosto la diligenza nell’esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità”. “Peraltro non qualunque omessa comunicazione rileva ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell’ inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno, ragionevolmente, ritenuto importante (quattro giorni)”.
Pertanto, la Corte rigetta il ricorso ritenendo legittimo il licenziamento poichè, la mancata comunicazione dell’assenza dal posto di lavoro, non solo riguarda lo specifico inadempimento previsto dalla norma collettiva ma, più in generale, attiene alla lesione del vincolo fiduciario e dunque alla violazione della norma generale di cui all’art. 2119 c.c.