La Cassazione, con sentenza nr. 14756 dello scorso 12 giugno, ha affermato che ai fini del calcolo del periodo di comporto, non rientrano i periodi di assenza per malattia professionale o per infortunio in itinere.
Il caso ha riguardato un lavoratore, dipendente di un forno che, veniva licenziato per superamento del periodo di comporto, a seguito di una lunga assenza in conseguenza di un grave infortunio accadutogli mentre, si recava, dal posto di lavoro in Ospedale, perchè necessitava di cure urgenti.
Sia il Tribunale di primo grado che, la Corte d’appello, giudicavano il licenziamento illegittimo, disponendo la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. L’azienda ricorreva in Cassazione.
Gli Ermellini, richiamando un precedente giurisprudenziale, ha affermato che “la disposizione che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenza per infermità e, nel contempo, il diritto alla retribuzione, fino a guarigione nel caso di infortunio, va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata”.
Malattia professionale, infortunio in itinere e periodo di comporto
L’articolo 46 del Ccnl di categoria panificazione industria (articolo sul quale è stato fondato il licenziamento del lavoratore), continua la Corte, riferisce il comporto e la sua disciplina temporalmente delimitata ‘alla malattia comune e all’infortunio non sul lavoro’.
Pertanto, “correttamente la Corte d’appello ha considerato che malattia professionale e infortunio in itinere hanno in comune la causa di origine lavorativa che giustifica l’assenza dal lavoro” ipotesi dunque diversa dall’ipotesi della malattia dipendente da infortunio sul lavoro che non ricade nelle limitazioni temporali proprie del comporto”.
“Risulta quindi del tutto coerente e corretta l’interpretazione, accolta dalla Corte d’appello, che estende all’infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale sicché nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale”.